Con l’ordinanza n. 6792 depositata l'8 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa, non determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa per il mero verificarsi di tale inadempimento, in quanto necessita il peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Agenzia, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza. IL FATTO L’Ufficio notificava ad una persona fisica, un avviso di accertamento ai fini Iva Irpef ed Irap. Il contribuente impugnava l’atto impositivo sostenendo, tra l’altro, di essere stato impossibilitato ad adempiere alla produzione documentale richiesta dall’Ufficio, per causa a lui non imputabile. In primo grado, i giudici non condividendo la tesi difensiva, rigettavano la domanda di annullamento dell’atto impositivo. In appello, il giudizio aveva esito opposto e quindi favorevole al contribuente. L’Ufficio ricorreva in Cassazione, con unico motivo, in relazione alla violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di inutilizzabilità dei documenti (art. 32, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 e art. 51, comma 5, D.P.R. n. 633/1972) affermando che le circostanze di fatto allegate dal contribuente per derogare alla sanzione di inutilizzabilità degli atti, documenti, libri e registri non esibiti o trasmessi in risposta all’invito, non integravano sul piano giuridico la causa non imputabile, prevista dalla norma di legge. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Ufficio. La Suprema Corte ha riscontrato che la sentenza di secondo grado aveva correttamente interpretato la disciplina sull’inutilizzabilità dei documenti non esibiti. Ed invero, la norma preclusiva all’utilizzabilità dei documenti non prodotti in precedenza, ha natura eccezionale e come tale va applicata in modo da non comprimere il diritto di difesa e da non obbligare i contribuenti ad effettuare pagamenti non dovuti. Di conseguenza, per perdere la facoltà di produzione, il contribuente deve tenere un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far dubitare della genuinità dei documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio. Nella specie, l’Agenzia non aveva allegato l’esistenza di una specifica richiesta che il contribuente non aveva riscontrato, rifiutandosi o dichiarando di non possedere i documenti con un comportamento elusivo finalizzato a sottrarsi alla prova. In conclusione, a giudizio della Corte, il divieto di utilizzazione in sede contenziosa, di documenti non prodotti in via amministrativa, va letto, sia per i contribuenti che per l’Amministrazione finanziaria, alla luce dei principi di collaborazione e buona fede.