Il principio del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone può dirsi sostanzialmente rispettato anche ove le singole cause, oggettivamente connesse, non siano state riunite nei giudizi di merito: occorre però che i processi siano stati trattati e decisi dallo stesso giudice nella medesima udienza, con sentenze dalle motivazioni identiche e sulla base delle uniformi difese spiegate dai contribuenti. In tali casi è sufficiente che la riunione avvenga in sede di legittimità, assicurando così anche il rispetto del principio della ragionevole durata del processo. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6766 depositata l’8 marzo 2019. IL FATTO L’Ufficio eseguiva una verifica fiscale nei confronti di una Sas, che si concludeva con la notifica di un avviso di accertamento contenente rilievi ai fini delle imposte dirette ed Iva. Conseguentemente venivano emessi altri due atti impositivi nei confronti dei soci, tassati per trasparenza, ai fini Irpef, recuperando il loro maggior reddito di partecipazione. Tutti gli atti impositivi venivano impugnati ed annullati dalla CTP, con tre distinte pronunce. Queste ultime erano confermate a seguito degli appelli presentati dall’Ufficio, sempre senza la riunificazione dei procedimenti. Nella specie l’Agenzia impugnava in particolare la pronuncia relativa al socio accomandatario, affidando il ricorso ad un unico motivo di diritto. In sintesi si chiedeva che venisse annullato l’intero giudizio per violazione del principio di litisconsorzio necessario tra società di persone e relativi soci, atteso che il procedimento si era svolto sono nei confronti dell’accomandatario senza la partecipazione degli altri soggetti (Sas ed accomandante) che avrebbero necessariamente dovuto farne parte. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, condannando quest’ultima anche alle spese di lite. I giudici ricordano che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, nel processo in Cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei maggiori redditi in capo ai soci, non sempre va dichiarata la nullità dei giudizi. E’ infatti possibile che sia sufficiente la loro semplice riunione quando la fattispecie complessiva sia caratterizza da quattro elementi: a) identità oggettiva della causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione delle impugnazioni con sostanziale identità di difese nei confronti dell’atto a monte intestato alla società e di quelli conseguenti notificati ai soci; c) simultanea trattazione dei singoli processi innanzi sia alla CTP che alla CTR; d) identità sostanziale delle decisioni adottate dai giudici di merito. Se sussistono tali condizioni, la riunificazione in Cassazione permette la salvaguardia del principio di ragionevole durata del processo, atteso che sostanzialmente quello del contraddittorio non è stato violato. In sintesi se la vicenda, seppur formalmente divisa negli iniziali ricorsi della società e dei soci, sia stata esaminata dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata e decisa con pronunce identiche nella motivazione, la ratio del litisconsorzio necessario può ritenersi rispettata. Nella specie la contribuente aveva dimostrato che nei giudizi di merito, aventi ad oggetto di fatto un’unica pretesa erariale, le difese dei tre soggetti coinvolti erano le medesime ed i ricorsi erano stati iscritti e trattati congiuntamente alla stessa udienza innanzi alla CTP, la quale li ha decisi con tre identiche sentenze consecutive emesse e depositate nel medesimo giorno. Lo stesso era accaduto per i procedimenti in CTR. In conclusione la violazione prospettata dall’Ufficio era insussistente.