Scatta dal 18 marzo, cadendo il 16 di sabato, la compensazione del credito Iva per chi ha presentato la dichiarazione entro il 28 febbraio scorso. Attenzione, però, all’apposizione del visto, ai limiti di compensazione e alla presenza di somme iscritte a ruolo. Con la presentazione della dichiarazione Iva annuale scatta la possibilità di iniziare l’utilizzo in compensazione dell’eventuale imposta a credito del contribuente scaturente dalla dichiarazione stessa. Per quanto riguarda tale credito Iva, la compensazione può avvenire solo nel mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, tenendo in considerazione che essa può avvenire dal mese di febbraio 2019 ed entro il 30 aprile 2019. Qualora, quindi, la presentazione sia avvenuta «immediatamente» nello scorso mese di febbraio, la compensazione potrà avvenire fin dal 16 marzo, con presentazione della delega già dal giorno 10 del medesimo mese. Si deve tenere conto, però, proprio in presenza di un credito, che il Dl 50/2017 ha modificato l’istituto della compensazione disponendo, in sintesi, che è necessario venga apposto il visto di conformità per la compensazione dei crediti superiori a 5mila euro, visto che è richiesto, peraltro, non solo per l’imposta sul valore aggiunto, ma anche per le imposte dirette e relative addizionali, per le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive e i crediti d’imposta risultanti dal quadro RU della dichiarazione dei redditi sia, infine, per l’Irap. Tale visto di conformità deve essere rilasciato anche per utilizzare in compensazione il credito «infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto», sempre con riferimento a importi superiori a euro 5mila. In tale caso il visto va rilasciato sull’istanza presentata dal contribuente. L’articolo 31 del Dl 78/2010 stabilisce, inoltre, che la compensazione che coinvolge crediti relativi a imposte erariali «è vietata» fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare, complessivamente, superiori a euro 1.500, sempre relativi a imposte erariali e per i quali risulta scaduto il termine di pagamento. Se, quindi, all’atto di effettuazione di una compensazione attraverso l’utilizzo di un’imposta erariale, il contribuente risulta debitore di una delle medesime imposte erariali, per un importo superiore a 1.500 euro e tale debito è scaduto, prima di effettuare la compensazione deve provvedere all’eliminazione di tale debito ovvero a ridurlo al di sotto della soglia appena indicata. Tale condizione è indispensabile al fine di scongiurare l’erogazione delle sanzioni previste dalla stessa norma di cui al Dl 78/2010, pari al 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori. La riduzione e l’eliminazione del debito o dei debiti scaduti può essere effettuata sia mediante il pagamento diretto, in tutto o in parte, degli stessi, sia attraverso la loro compensazione. Sempre in tema di compensazione, è bene tenere sempre a mente il limite annuale di utilizzo. L’articolo 34, primo comma, della legge 388/2000, ha introdotto, infatti, dal 2001, un limite assoluto alle compensazioni stesse, stabilendo che il limite massimo dei crediti di imposta e di contributi compensabili è fissato in 516mila euro per ciascun anno solare. Prevedendo, però, la medesima disposizione che tale limite può essere elevato fino a 700mila euro, il Dl 35/2013, attraverso il comma 2, dell’articolo 9, è intervenuto sul limite appena indicato innalzandolo proprio a euro 700mila, con effetto già dall’anno 2014.