Il documento del Comando Generale della Guardia di finanza, III Reparto operazioni, che detta ai reparti la programmazione operativa per il 2019 si sofferma sulle significative novità che hanno caratterizzato, in meno di due anni, l’utilizzabilità diretta dei dati antiriciclaggio nelle attività di controllo e accertamento fiscale. La circolare ricorda, infatti, che il D.Lgs. n. 90 del 2017 ha modificato l’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 231 del 2007, sì da disporre che le informazioni acquisite nell’ambito delle attività dei soggetti istituzionali iscritti nel presidio antiriciclaggio “sono utilizzabili ai fini fiscali”. Si tratta di una misura di adeguamento della nostra normativa agli standard antiriciclaggio di cui alla direttiva UE n. 849/2015 e alle Raccomandazioni del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) diramate nel 2012, in ragione dell’evoluzione della tesi di una fisiologica contiguità tra i reati di riciclaggio e quelli di evasione fiscale. A tal proposito, le istruzioni delle Fiamme Gialle sottolineano la circostanza che le indagini antiriciclaggio assumono la capacità di alimentare le attività ispettive in ambito fiscale - al pari di quanto accade per le indagini di polizia giudiziaria, notoriamente utilizzabili per fini tributari - in modalità “diretta” e “immediata”, ossia senza la necessità che i Reparti operanti procedano ad una nuova acquisizione delle medesime informazioni facendo ricorso alle potestà ispettive in materia di imposte dirette e IVA. Segnalazioni di operazioni sospette Il che significa che dati acquisiti nel contesto di ispezioni e controlli antiriciclaggio ovvero in esito allo sviluppo investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette possono avere immediata e benefica ricaduta nel diverso ambito del controllo fiscale. Tuttavia, per attività del genere il documento si cura di richiamare la stretta osservanza delle disposizioni già impartite, in proposito, con la circolare n. 1/2018; segnatamente, ai Reparti è fatto: - obbligo di subordinare il trasferimento delle notizie acquisite a seguito di ispezioni e controlli antiriciclaggio, nonché di approfondimento investigativo di segnalazioni di operazioni sospette, all’avvenuta conclusione di tali attività; - divieto di inserire in qualunque atto del controllo e della verifica, ivi compresi quelli preparatori, riferimenti che consentano di di svelare, anche soltanto “indirettamente”, l’identità del segnalante; - obbligo di procedere con la disciplina autorizzatoria prevista per l’utilizzo ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, nel caso in cui gli esiti delle attività antiriciclaggio siano, nel frattempo, confluiti in un procedimento penale. Adeguata verifica della clientela Infine, il documento richiama l’attenzione dei Reparti anche in ordine alle modifiche del D.Lgs. n. 60 del 2018, che in recepimento della direttiva UE n. 2016/2258, ha disposto che le Autorità preposte alla cooperazione amministrativa hanno accesso a tutti i documenti, dati e informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui ad una apposita circolare, la n. 203301 del 9 luglio 2018 diramata dal Comando Generale, con la quale sono state diramate specifiche direttive operative per favorire l’interscambio tra il Corpo e l’Agenzia delle Entrate con riferimento alla trattazione delle predette istanze.