Il Garante per la protezione dei dati personali nei prossimi mesi si vedrà coinvolto nella stesura e nell’approvazione di alcuni decreti con i quali dovranno essere definite le modalità di accesso e di condivisione dei dati dei beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza tra le varie Amministrazioni interessate, anche mediante l’utilizzo delle piattaforme digitali. Lo stesso Garante della Privacy, durante i lavori della Commissione Lavoro del Senato sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 4/2019, aveva depositato una memoria in cui evidenziava molti punti critici soprattutto relativamente alla grande quantità di dati personali trattati e alla violazione dei divieti di profilazione degli interessati correlata a modalità e termini con cui le Amministrazioni preposte avrebbero controllato l’utilizzo della card su cui verrà accreditato il sussidio. Controlli e verifiche del Garante Privacy Così, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decretone, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la privacy, dovrà adottare un decreto con cui vengano stabilite le modalità di verifica della fruizione del Rdc da parte dei beneficiari, le eccezioni e le modalità attuative, prevedendo il monitoraggio solamente degli importi complessivamente spesi e prelevati dalla carta del Rdc, escludendo, quindi, la verifica puntuale delle singole spese effettuate. Anche il modulo di domanda con cui, a partire dal 6 marzo 2019, si può richiedere il sussidio economico dovrà passare al vaglio del Garante, comportando un eventuale aggiornamento dei moduli già presenti sul sito INPS; inoltre, dopo aver sentito il parere della stessa Autorità Garante, il Ministero del Lavoro potrebbe individuare una modalità di presentazione della domanda di reddito di cittadinanza contestuale alla presentazione della DSU e dell’ISEE in forma integrata. Non solo il modulo di domanda, ma anche le piattaforme istituite presso il Ministero del Lavoro e presso l’ANPAL per consentire l’attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale, anche con lo scopo di analizzare, monitorare e valutare il programma del Rdc, e rendere disponibili le informazioni a tutte le Amministrazioni interessate e ai servizi territoriali coinvolti, dovranno essere oggetto di un decreto ad hoc, sempre sentito il parere del Garante e da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decretone, per definire, oltre al piano di attivazione e operatività delle piattaforme, anche e soprattutto tutte le misure necessarie per l’accesso selettivo alle informazioni e gli adeguati tempi di conservazione dei dati. Sviluppo del sistema informativo Rdc Per sviluppare il sistema informativo del Rdc che comprenderà le due piattaforme digitali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrà utilizzare sia società in house sia società esterne, con le quali dovrà, però, stipulare delle convenzioni ad hoc, comportano un allungamento dei tempi di realizzazione. Al decreto dovrà anche essere affiancata una convenzione specifica con la Guardia di Finanza che potrà accedere ai dati del sistema informativo del Rdc per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione. Controlli dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) avrà la possibilità di accedere alle informazioni e alle banche dati dell’INPS. Saranno condivisi, ad esempio, i dati anagrafici aziende/datori di lavoro, i fascicoli elettronici aziendali, le retribuzioni annuali imponibili ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende, i dati anagrafici dei datori di lavoro e dei lavoratori beneficiari di interventi cassa Integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, mobilità, contratti di solidarietà, prestazioni di sostegno al reddito, compresi i dati anagrafici dei lavoratori che fruiscono del reddito di cittadinanza. Questo per permettere un’attività di vigilanza efficace sulle circostanze che possono comportare la decadenza o la riduzione del beneficio economico, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con un provvedimento del Direttore dell'INL sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno definite le categorie di dati, le modalità di accesso, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati. L’elenco delle informazioni e delle banche dati a cui potrà avere accesso l’INL potrà essere integrato con un decreto del Ministero del Lavoro, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. A partire dal 6 marzo è possibile presentare le domande per richiedere il RdC, ma i decreti necessari per far sì che i dati dei beneficiari siano trattati nel rispetto della privacy sono ancora ben lontani dall’essere approvati.