L’avviso di accertamento non può essere emesso prima del termine di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, pena la sua nullità se non ricorrono motivi specifici di urgenza, e nel caso l’ufficio sostenga di aver notificato il PVC antecedentemente, deve provarlo. La garanzia di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, cioè il diritto del contribuente a presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, compresi gli atti di accesso. Lo ha ribadito la Ctp Roma con la sentenza n. 606 del 17 gennaio 2019. IL FATTO L’Agenzia delle entrate, a seguito di un processo verbale della SIAE, emetteva nei confronti di una società r.l., esercente attività sportiva dilettantistica, avviso di accertamento a seguito di processo verbale di constatazione. L’atto impositivo che recuperava IRES e IVA, secondo la ricostruzione difensiva, era stato notificato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale, in quanto sempre secondo la versione del contribuente i due atti erano stati notificati contestualmente. La società ricorreva dinanzi alla Commissione tributaria eccependo preliminarmente la nullità del provvedimento impositivo per violazione dell’art. 12, comma, 7, della legge n. 212/2000 e nel merito l’illegittimità della rideterminazione dei componenti positivi del reddito. L’Ufficio in ordine a tale eccezione si difendeva replicando che in realtà il Pvc della SIAE era stato consegnato circa due anni prima dell’avviso di accertamento e non contestualmente come evidenziato dalla difesa. La normativa L’art. 12 della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) stabilisce il diritto del contribuente, sottoposto a verifica fiscale, a presentare all’ufficio, entro il termine di sessanta giorni, osservazioni e richieste, che dovranno essere valutate dallo stesso ufficio impositore. Tale disposizione costituisce la concreta attuazione dei principi di collaborazione e buona fede legati alla diretta applicazione di principi costituzionali (buon andamento e imparzialità) e di quelli comunitari (Corte di Giustizia, causa C-276/12 e C-349/07), per cui il mancato rispetto del termine in esame determina la sanzione di invalidità dell’atto. Unica deroga al rispetto del predetto termine è rappresentata dalle ragioni di urgenza che hanno indotto l’Ufficio ad anticipare i tempi. LA DECISIONE DELLA CTP ROMA La Ctp Roma, accogliendo il ricorso della società sportiva, ha ritenuto che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, co. 7, della L. n. 212/2000 deve essere intrepretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, salvo che sussistano specifiche ragioni di urgenza. Tale termine è posto a garanzia dell’effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale e costituisce espressione dei principi costituzionali (collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente), ed è finalizzato ad un più efficace esercizio della potestà impositiva. Da segnalare a tale proposito che la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’avviso di accertamento emesso prima del termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio del verbale di chiusura della verifica, essendo posto a garanzia del pieno effettuarsi del contraddittorio procedimentale, è nullo, salvo casi di particolare e motivata urgenza (Cass. n. 11613/2017; n. 21428/2017). Si segnala peraltro una recente decisione secondo cui non c’è violazione del principio del contraddittorio e l’accertamento emesso prima dei 60 giorni è valido, se il contribuente ha già consegnato i documenti all’Ufficio finanziario; infatti se l’Amministrazione finanziaria non procede ad alcuna verifica nei locali dell’impresa, non c’è violazione delle norme dello Statuto del contribuente, risultando rispettato il contraddittorio tra le parti (Cass. n. 8246/2018). Nel caso di specie, l‘Agenzia delle Entrate a fronte dell’eccezione della società di aver consegnato il Pvc della SIAE contestualmente alla notifica dell’accertamento, aveva rilevato che detta consegna in realtà era avvenuta circa due anni prima tramite raccomandata postale. A tal fine, citava nelle controdeduzioni un allegato contenente la ricevuta della raccomandata di spedizione. La Ctp al riguardo ha rilevato che tale ricevuta di spedizione della raccomandata negli atti di causa non risultava prodotta contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nelle controdeduzioni. L’unica ricevuta di raccomandata postale, evidenzia la sentenza, concerne l’invio dell’avviso di accertamento. Da qui la decisione di accogliere il ricorso della ricorrente per nullità dell’avviso di accertamento non avendo la resistente dimostrato né la notifica del Pvc nei termini di legge, né le ragioni di urgenza imposte dalla legge.