Per tutelare i lavoratori impiegati in attività usuranti, nell’ordinamento pensionistico italiano è prevista una specifica disciplina che consente di anticipare l'età di uscita dal mercato del lavoro. Ai fini di monitoraggio, le imprese sono tenute a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una specifica comunicazione all’Ispettorato del Lavoro e agli Istituti previdenziali. Lavori usuranti I beneficiari della disciplina in materia di lavori usuranti sono i lavoratori dipendenti che hanno svolto nella loro vita lavorativa determinate attività riconducibili alle seguenti quattro categorie: - Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; - Lavoratori notturni; - Lavoratori addetti alla “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgono lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; - Conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone. Beneficiari della disciplina dei “lavori usuranti” Mansioni Usuranti (art. 2, D.M. 19 maggio 1999) - lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo; - lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; - lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento; - lavori in cassoni ad aria compressa; - lavori svolti dai palombari; - lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione; - lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; - lavori espletati in spazi ristretti e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale; - lavori di asportazione dell’amianto. Lavoratori notturni (art. 1, D.Lgs. n. 67/2011) - lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno (art. 1 lett. d, D.lgs. n. 66/2003), per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore 64; - lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. Lavoratori addetti alla “linea catena” (Allegato 1, D.Lgs. n. 67/2011) - Lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le seguenti voci di tariffa INAIL: · 1462 = Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; · 2197 = Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti; · 6322 = Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; · 6411 = Costruzione di autoveicoli e di rimorchi; · 6581 = Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; · 6582 = Elettrodomestici; · 6590 = Altri strumenti ed apparecchi; · 8210 = Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; · 8230 = Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo. Conducenti di veicoli Capienza complessiva non inferiore a 9 posti e adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Per l’accesso ai benefici pensionistici, tali attività devono essere state svolte per un periodo minimo nel corso della carriera lavorativa, pari alternativamente ad: - almeno 7 anni negli ultimi 10 anni; - almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Benefici pensionistici I lavoratori usuranti possono andare in pensione con il vecchio sistema delle quote qualora lo stesso sia più favorevole rispetto alle regole attualmente vigenti in seguito alla riforma del 2011. In particolare, i lavoratori usuranti possono accedere alla pensione, con un’anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ovvero perfezionando la quota 97,6. Si precisa che per i lavoratori notturni sussistono regole particolari per le quali il requisito anagrafico è incrementato di due anni (63 anni e 7 mesi) per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71 ovvero di un anno (62 anni e 7 mesi) per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. Qualora, invece, il requisito contributivo minimo venga raggiunto cumulando la contribuzione versata ad una Gestione Speciale dei lavoratori autonomi, l’età di pensionamento è in ogni caso innalzata di un anno. Gli adempimenti del datore di lavoro Al fine di consentire ai lavoratori l’accesso ai benefici pensionistici, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere, esclusivamente in via telematica, una specifica comunicazione all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti istituti previdenziali tramite la compilazione del LAV_US disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro. In particolare, l’obbligo di comunicazione deve avvenire: - annualmente entro il 31 marzo dell’anno successivo con riguardo al periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni usuranti o ha eseguito lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Si precisa che tale comunicazione è diversificata in relazione alla tipologia di lavoro usurante (mansioni usuranti, lavoratori notturni, lavorazioni a catena, conducenti) e che in caso di svolgimento di lavoro notturno essa deve contenere per ogni dipendente il numero dei giorni rientranti i tale tipologia; - entro 30 giorni dall’inizio in caso di lo svolgimento delle lavorazioni cd. a catena. Tali comunicazioni possono essere effettuate direttamente dall’impresa, anche per il tramite dell’associazione a cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato, oppure ad un intermediario abilitato (consulenti del lavoro o altri soggetti di cui alla legge n. 12/1979). Sanzioni L’omissione della comunicazione annuale relativa al lavoro notturno e quella in caso di svolgimento di lavorazione a catena sono punite con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro, salva l’applicazione dell’istituto della diffida. Tuttavia, in caso di inosservanza delle altre comunicazioni previste, gli ispettori possono comunque emanare una disposizione atta ad ordinare al datore di lavoro l’effettuazione dell’adempimento. Documentazione Infine, il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro 30 giorni dalla richiesta, la documentazione necessaria per la presentazione della domanda per l’accesso al beneficio del trattamento pensionistico anticipato. Tale documentazione deve riportare, salvo i casi di comprovata impossibilità, la dichiarazione di conformità all’originale rilasciata dal datore di lavoro o dal soggetto che detiene stabilmente la documentazione in originale, accompagnata da copia di un documento valido di identità del dichiarante. Inoltre, la documentazione deve risalire all’epoca in cui sono state svolte le attività usuranti e non può essere sostituita da dichiarazioni rilasciate ora per allora.