Il personale scolastico assunto con contratto a tempo parziale ha l'obbligo di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione è disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento. Questo il significativo principio espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7320 del 14 marzo 2019. IL FATTO I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una insegnante assunta a tempo indeterminato ma che aveva ottenuto il part-time. Quest'ultima riteneva che - proprio in funzione del proprio status - dovesse partecipare alle attività al di fuori dell'insegnamento solo se ricadevano nel giorno di docenza. Già i giudici di merito avevano escluso che i richiami del dirigente scolastico e le iniziative disciplinari fossero indice di un atteggiamento vessatorio o ostile del superiore gerarchico, perché al contrario costituivano doveroso esercizio dei poteri organizzativi propri del dirigente che era tenuto a contemperare le esigenze dell'istituto e di servizio con quelle dei singoli docenti, attribuendo prevalenza, in caso di inconciliabilità alle prime. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Cassazione - anche per avvalorare la propria tesi - si è rifatta anche alla contrattazione collettiva di settore. E allora secondo l'articolo 38 del Ccnl 1995 "la funzione del docente è volta a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni sulla base di finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e presenta di conseguenza una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, perché è a livello collegiale che i docenti elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l'articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economici e culturale di riferimento". Alla luce di quanto detto, quindi, gli obblighi di lavoro dell'insegnante non si esauriscono nell'attività di insegnamento ma si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. La Cassazione, per concludere, ha ricordato che seppure in altro contesto e ad altri fini, vale sempre l'insegnamento della Corte costituzionale e della Corte di giustizia secondo cui la disciplina del part time deve realizzare il giusto contemperamento tra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori sicchè se, da un lato, la flessibilità deve essere incentivata, impedendo forme di discriminazione, dall'altro rilevano le esigenze organizzative, tecniche o produttive che possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione.