In tema di giustizia digitale, al di là dell’interpretazione autentica dell’articolo 16-bis, comma 3, del rito tributario data di recente dal legislatore con l’articolo 16 del Dl 119/2018, la notifica telematica dell’appello è da considerarsi comunque valida in applicazione del principio del ragionevole affidamento, in quanto avvenuta utilizzando l’indirizzo di posta elettronica indicata dalle controparti negli atti difensivi, costituente elezione del domicilio digitale. Questo uno dei principi emergenti dalla sentenza della Ctr Lombardia n. 349/21/2019 del 24 gennaio. Uno dei temi controversi portato all’attenzione dei giudici tributari sin dall’introduzione del processo tributario telematico è stato quello dell’interpretazione del regime di facoltatività circa l’utilizzo delle nuove procedure telematiche, disciplinato dall’articolo 16-bis, comma 3, del Dlgs 546/1992 che rinvia al Dm 163/2013 e successivi decreti di attuazione nonché esplicitato dalla circolare ministeriale 2/DF dell’11 maggio 2016 in cui veniva chiarito, nelle more dell’introduzione dell’obbligo di utilizzo delle modalità telematiche (1° luglio 2019), che «ciascuna parte può legittimamente scegliere il rito tradizionale cartaceo o quello telematico indipendentemente dalla scelta operata dalla controparte, prevedendo il Regolamento un unico vincolo per chi utilizza il telematico a continuare con le stesse modalità». Nonostante i chiarimenti dati dalla citata circolare tale norma veniva interpretata da certa giurisprudenza di merito in senso non conforme alla stessa ed alla ratio ispiratrice della modifica normativa (ovvero l’incentivo all’utilizzo delle procedure telematiche) sostenendo, talvolta, che il citato Dm andava interpretato nel senso che se il contribuente presentava il ricorso cartaceo l’Ufficio aveva l’obbligo di costituirsi con la stessa modalità ovvero che l’opzione fra cartaceo e telematico potesse essere esercitata solo in primo grado, costituendo un vincolo anche per le fasi successive (ex multis sentenza Ctp di Reggio Emilia 245/2017 - Ctp Foggia 1981/2017, Ctp Rieti 9/2018, Ctr Toscana 1377/2017), verificandosi altrimenti un’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione per non aver utilizzato il modello legale di riferimento. A mettere definitivamente “una pietra sopra” sul punto è intervento di recente il legislatore fiscale che, con la norma di interpretazione autentica citata in premessa, ha chiarito il regime di facoltatività (piena) e nello stesso senso della circolare ministeriale esplicativa. Quanto detto trova altresì piena corrispondenza nella sentenza in commento in cui i giudici regionali ribaltano sul punto il decisum di prime cure, con un’ulteriore argomentazione a supporto della validità della notifica telematica dell’atto processuale, anche prima dell’introduzione del menzionato articolo 16-bis. In sostanza i giudici di primo grado avevano accolto una delle eccezioni preliminari del ricorrente motivando che dalla lettura degli articoli 5, 9 e 10 del Dm 163/2013 doveva rilevarsi che la costituzione in giudizio della parte resistente (nel caso di specie dell’Ufficio) doveva seguire la stessa procedura utilizzata dal ricorrente e che, di conseguenza, essendosi il ricorrente costituito con rito cartaceo anche la parte resistente avrebbe dovuto seguire la stessa procedura; in difetto la parte ricorrente si trovava nell’impossibilità di accedere alle controdeduzioni e le deduzioni dell’Agenzia vengono pertanto stralciate con conseguente difetto di costituzione. Il Collegio regionale, esaminando l’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame notificato e depositato dall’Ufficio con modalità telematica, afferma che la stessa era da considerarsi priva di pregio «ancor prima dell’introduzione della norma di interpretazione autentica dell’articolo 16-bis comma 3 del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546; ciò in applicazione del principio del ragionevole affidamento, in quanto la notifica telematica dell’appello è avvenuta utilizzando l’indirizzo di posta elettronica indicata dalle controparti negli atti difensivi, da considerarsi quale elezione di domicilio digitale». Nello stesso senso si era già pronunciata la stessa Ctr Lombardia (sentenza n. 5082/2017), ancora prima della citata norma di interpretazione autentica, affermando che «la notifica dell’appello, effettuata ai difensori della parte privata, i quali essendo avvocati ed appartenendo ad un ordine professionale devono obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata sin dal novembre 2009, non può considerarsi inesistente»; «è noto il principio, proseguivano i giudici, in base al quale la notifica di un atto è inesistente nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità».