Le Sezioni Unite aprono un varco alla giurisdizione del Belpaese per il trust costituito all'estero (Isole Cayman), con beneficiari italiani, anche se contenente una clausola di «proroga della giurisdizione». Per la Cassazione, ordinanza n. 7621 del 18 marzo 2019, l'esclusiva in materia di «administration del trust» non copre anche l'azione di nullità dello stesso. IL FATTO Il regolamento di giurisdizione è stato promosso dall'Ads (amministratore di sostegno) della disponente - una facoltosissima donna nata nel 1924 ed affetta da Alzheimer da 15 anni - che aveva destinato 14mln di euro (su 50mln complessivamente ereditati) alla Fondazione Manuli impegnata nella assistenza ai malati di Alzheimer. Nell'azione volta alla declaratoria di nullità del trust - «autodichiarato, irrevocabile e discrezionale» - si contestava, tra l'altro, la validità della formazione del consenso del settlor. Il trust, istituito oltre confine, con un trustee originario delle Cayman, era poi passato in gestione alla Rawlinson & Hunter, un gruppo svizzero specializzato nella consulenza patrimoniale di alto livello. Mentre dunque il primo trustee era fuori da ogni accordo internazionale, il secondo domiciliato nelle Confederazione Evetica è soggetto alla Convenzione di Lugano del 2007 (ratificata dall'UE ed in vigore dal 2011). Secondo la ricorrente dunque doveva applicarsi l'articolo 6 che prevede la giurisdizione del giudice dello Stato del luogo in cui uno qualsiasi dei convenuti - e quindi, nella specie, il beneficiario – è domiciliato, «sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica». Una ipotesi, quest'ultima, argomenta la sentenza, che ricorre nel caso specifico trattandosi di «domande rivolte contro più soggetti comunque tutti parti dell'unitario complesso rapporto di trust, le cui posizioni giuridiche soggettive sono quindi indissolubilmente avvinte e condizionate dalla contestazione della validità genetica della stessa costituzione del rapporto, anziché di quella della sua opponibilità ai terzi». LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE Per le S.U. dunque vanno espressi due nuovi principi di diritto. Il primo: «in caso di trust costituito in Stato estero (quale le Isole Cayman) ove non trovano applicazione né la Convenzione di Bruxelles, né i Regolamenti (CE), né le Convenzioni di Lugano, da una cittadina italiana con individuazione del trustee in una società con domicilio in quello Stato e dei beneficiari in persone fisiche o giuridiche con domicilio in Italia, la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato medesimo per le controversie in materia di administration del trust non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato». Il secondo: «ai sensi della Convenzione di Lugano del 2007, di tenore identico al Regolamento (CE) n. 44/01 (ora trasfuso Regolamento UE 1215/12), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla disponente o settlor nei confronti del trustee successivo di un trust costituito all'estero (nella specie, Isole Cayman), persona giuridica avente domicilio nella Confederazione elvetica, e della beneficiaria avente domicilio in Italia». Non può infatti «definirsi artificiosa, né volta in modo pretestuoso al solo fine di provocare lo spostamento della giurisdizione, l'instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust, questo integrando un titolo unitario e sussistendo un'evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile».