Si avvicina la data al 31 maggio 2019, termine entro il quale i contribuenti possono avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, per effetto dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. Con il provvedimento del 18 febbraio 2019, n. 39209, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda (DCT/2018) della suddetta definizione. Si consente, pertanto, di definire, a seguito di istanza del contribuente, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte l’Amministrazione finanziaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, incluso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. Quali sono le controversie definibili Le controversie definibili sono quelle che hanno ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione) e sono, pertanto, esclusi dalla definizione agevolata gli avvisi di liquidazione, l’ingiunzione e le cartelle di pagamento emesse per il recupero delle imposte dichiarate e non versate, in quanto atti di mera liquidazione e non propriamente atti impositivi. Sono escluse, nella sostanza, le controversie fiscali nelle quali la controparte sia un Ente impositore diverso dall’Agenzia delle Entrate. A quali condizioni si accede alla sanatoria L’accesso alla procedura è consentito a condizione, da un lato, che alla data di entrata in vigore del decreto fiscale 2019 (24 ottobre 2018) il contribuente abbia notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate e, dall’altro, che alla data di trasmissione della relativa istanza (entro il 31 maggio 2018) non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Importo da versare e riduzioni La controversia si definisce con il versamento, anche rateale, di un importo pari al valore della lite ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, corrispondente al tributo accertato al netto di sanzioni ed interessi. L’importo, tuttavia, in rapporto al grado e all’esito del giudizio alla data del 24 ottobre, si riduce: a) al 90%, qualora la controversia risulti iscritta a ruolo e non sia ancora intervenuta una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale; b) al 40%, se sia intervenuta una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale; c) al 15%, qualora sia intervenuta una sentenza favorevole al contribuente della Commissione Tributaria Regionale. Le liti riguardanti sanzioni non collegate al tributo, invece, si definiscono con il versamento del 40% del valore della lite (pari all’importo delle sanzioni irrogate) oppure, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’unica o ultima pronuncia giurisdizionale, con il versamento del 15%. In sede di conversione del D.L. n. 119/2018, inoltre, la legge n. 136/2018 ha introdotto la facoltà di definire i giudizi pendenti alla data del 19 dicembre 2018 in Cassazione con il versamento del 5% del valore della lite, qualora l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in entrambi i precedenti gradi di merito. Come compilare e trasmettere l’istanza La procedura si perfeziona con la trasmissione della domanda di definizione e il versamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019. Dal 6 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che è operativo il sistema di compilazione e di trasmissione della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.L. n. 119/2018. La trasmissione telematica del modello di adesione alla definizione agevolata costituisce una modalità aggiuntiva rispetto alle altre modalità di presentazione dell’istanza, tramite un intermediario abilitato o direttamente presso qualsiasi Ufficio territoriale dell’Amministrazione finanziaria. Ai fini dell’invio online, il contribuente deve accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e utilizzare la specifica funzione “Domanda da definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, D.L. n. 119/2018” per la relativa compilazione. Il contribuente deve presentare una domanda di definizione per ognuno degli atti impositivi oggetto della controversia tributaria anche qualora, dunque, la Commissione abbia riunito più ricorsi ovvero il contribuente abbia proposto un unico ricorso avverso più atti impositivi. In ordine alle modalità di compilazione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non va compilato il campo “Codice atto” e che nell’apposito campo “Codice ufficio” va riportato il codice della Direzione regionale o provinciale dell’Agenzia delle Entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale - Territorio, parte del giudizio. Come e quando versare Con la risoluzione n. 29/E del 2019, sono state pubblicate le ultime istruzioni utili che chiudono il cerchio per l’accesso alla definizione agevolata delle liti pendenti. Infatti, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo necessari per il perfezionamento della pace fiscale: - IVA: codice PF30; - altri tributi erariali: codice PF31; - sanzioni tributi erariali: codice PF32; - IRAP e addizionale regionale IRPEF: codice PF33; - sanzioni IRAP e addizionale regionale IRPEF: codice PF34; - addizionale comunale IRPEF: codice PF35; - sanzioni addizionale comunale IRPEF: codice PF36. Per il pagamento degli importi dovuti per la definizione, gli appositi codici tributo dovranno essere inseriti nella “Sezione Erario” del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nel relativo campo “importi a debito versati”. Come chiarito dalle istruzioni al modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia n. 39209/2019 del 18 febbraio 2019 le somme dovute per la definizione ovvero, in caso di pagamento rateale, la prima rata, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 6 dell’art. 6, D.L. n. 119 del 2018 e “comunque prima della presentazione della domanda”. Nell’istanza di adesione, del resto, occorre indicare la data in cui è avvenuto il “pagamento” dell’importo dovuto, al netto dell’eventuale importo versato in pendenza di giudizio. Sono escluse, dunque, le somme di spettanza dell’agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Nel caso in cui in “non vi siano importi da versare”, al contrario, “la definizione di perfeziona con la sola presentazione della domanda”.