Età elevata fino a 45 anni e, per le attività «libero-professionali», i soggetti non devono risultare titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta. Queste in estrema sintesi le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 con riferimento alla norma nota come «Resto al sud». Ma andiamo nel dettaglio. Da un punto di vista soggettivo l’articolo 1 del Dl 91/2017, prima dell’intervento della legge 145/2018, stabiliva che i soggetti che possono accedere all’agevolazione, consistente in un finanziamento, per l’acquisto di determinati beni, di cui il 35 per cento a fondo perduto e il 65 per cento a tasso zero, sono quelli compresi tra i 18 e i 35 anni di età che risultano essere residenti nelle regioni dell’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento della presentazione dell’apposita istanza di accesso alla misura agevolativa in commento, o che trasferiscano la residenza in una di tali regioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria dell’istanza appena richiamata, termine elevato a 120 giorni se il soggetto, che deve trasferire la residenza, è residente all’estero. Inoltre tutti tali soggetti non devono essere già titolari «di attività di impresa in esercizio» alla data di entrata in vigore del Dl 91/2017, ossia alla data del 21.06.2017, o beneficiari, nell’ultimo triennio, di qualche altra misura nazionale che sia a favore «dell’autoimprenditorialità». Per quanto riguarda il limite di età, facendo dapprima presente che il comma 2-ter dell’articolo 11 del Dl 148/2017 ha stabilito che, in sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, tale requisito è soddisfatto se è posseduto alla data di entrata in vigore dello stesso Dl 91/2017, ossia alla già citata data del 21 giugno 2017, il comma 601 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2019 ha innalzato il limite di età da 35 a 45 anni con effetto dal primo gennaio 2019. Per accedere al finanziamento di cui si è detto, è necessario presentare un’apposita istanza, a cui va corredato il progetto imprenditoriale nonché l’atto costitutivo, o la documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di società, nonché l’attestazione relativa al possesso dei requisiti di residenza, e può essere presentata fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione per i vari anni. Per la presentazione dell’istanza è necessario che i soggetti siano già costituiti, ovvero che si costituiscano entro 60 giorni, elevati a 120 nel caso di soggetti residenti all’estero, dalla «data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria». La costituzione può avvenire in una delle forme indicate dalla norma, ossia impresa individuale o società, comprese le società cooperative. La legge di Bilancio 2019, oltre a indicare le forme di cui sopra come obbligatorie, dispone che per le attività «libero-professionali» i soggetti che presentano l’istanza non devono risultare, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di finanziamento agevolato, «titolari di partita Iva per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta». Tutti i soggetti che beneficiano della misura oggetto della norma, devono anche rispettare ulteriori condizioni, e cioè: mantenere la residenza nelle regioni indicate per tutta la durata del finanziamento e avere la sede legale e operativa in una delle regioni indicate dalla norma, con riferimento alle imprese, alle società e alle attività libero-professionali.