Nell’ordinanza n. 5566 del 26 febbraio 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha confermato che il contribuente che debba contestare l’accertamento induttivo fondato sul metodo sintetico può avvalersi della presunzione relativa di liberalità prevista dall’art. 26 T. U. Registro per gli atti di trasferimento di immobili e partecipazioni sociali tra coniugi o parenti in linea retta. IL FATTO Il caso trae origine da un avviso di accertamento per l’anno 2004, con il quale l’Ufficio aveva determinato con metodo sintetico ai fini IRPEF e relative addizionali il reddito imponibile di una contribuente in euro 192.172,00, importo ridotto dal giudice di prime cure ad euro 27.127,33. Nel ricorso per cassazione, la contribuente censura la decisione della Ctr per avere ignorato, nella valutazione della prova contraria offerta avverso la presunzione relativa, qualificata semplice dalla ricorrente, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, la presunzione di liberalità posta dall'art. 26 del testo unico in tema d’imposta di registro riguardo ai trasferimenti di immobili o di partecipazioni sociali tra parenti in linea retta, estensibile anche per gli altri tributi, nelle controversie nelle quali la soluzione dipende dalla qualificazione dell’atto come a titolo oneroso o gratuito. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Invero - precisano gli Ermellini - nell’ambito del nuovo accertamento di fatto sull’onerosità o meno dei succitati atti di trasferimento, potrà trovare applicazione la presunzione di gratuità dei trasferimenti di immobili o di partecipazioni sociali tra parenti in linea retta, invocata dalla ricorrente come applicabile anche per altri tributi, oltre che per l’imposta di registro per la quale risulta espressamente fissata dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 26, nelle controversie per le quali, come quella in esame, la relativa soluzione dipenda dalla qualificazione dell’atto come a titolo oneroso o gratuito (cfr. Cass. sez. 5, 3 settembre 2008, n. 22218; Cass. sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21142).