Con la risposta a interpello n. 86 del 27 marzo 2019, in rettifica alla risposta n. 73 del 13 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo. La normativa stabilisce per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito di imposta commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli stessi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. Sul punto le circolari n. 5/E del 2016 e n. 13/E del 2017 hanno fornito alcuni chiarimenti, specificando che l'imputazione degli investimenti in ricerca e sviluppo a uno dei periodi di imposta di vigenza dell’agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall'art. 109 TUIR. Pertanto, anche i costi capitalizzati concorrono alla determinazione del credito di imposta spettante nei singoli periodi agevolati, indipendentemente dal processo di ammortamento. In ottemperanza al principio di competenza, occorre evidenziare che i corrispettivi delle prestazioni di servizio si considerano conseguiti alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Ne consegue che, ad esempio, laddove vi siano costi sostenuti nel triennio 2012-2014, relativi a prestazioni ultimate in tale periodo, ancorché capitalizzati e sottoposti ad ammortamento a partire dal 2018, rilevano esclusivamente in quel triennio ai fini del calcolo della media. Spese agevolabili Con riferimento invece alle spese agevolabili, il costo del brevetto concorre alla determinazione della spesa incrementale in misura proporzionale all'impiego dello stesso nello svolgimento di attività eleggibili. Il marchio, di contro, rappresentando un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un’impresa, da quelli di altre aziende, non presenta il requisito di invenzione industriale. Ne consegue che i relativi costi non concorreranno a formare la media né costituiranno spese agevolabili. Allo stesso modo non rientrano i costi per realizzazione di prototipi che non sono ricompresi nell’elenco tassativo del D.L. n. 145/2013. L’Amministrazione finanziaria ha sottolineato che ai fini della determinazione dell’agevolazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’aliquota del 50% è riconosciuta esclusivamente: - nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca; - nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti.