Il Ministero del Lavoro, con riferimento alla possibilità di accedere al trattamento CIGS per cessazione da parte delle imprese appaltatrici di servizi di mensa o servizi di pulizia, ha pubblicato la circolare n. 5 del 27 marzo 2019. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale si applica: - alle imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione - alle imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante tale da comportare, per quest’ultima, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale. La durata massima del trattamento non può essere superiore a quella del contratto di appalto. Le imprese appaltatrici che hanno sottoscritto un contratto di appalto con aziende che cessino l’attività produttiva e pertanto sono più interessate a prorogare o rinnovare il contratto di appalto nelle more della fruizione della CIGS per cessazione, hanno avuto difficoltà nell’accesso alla CIGS. Proprio in corrispondenza di tali fattispecie, ha specificato il Ministero, si può consentire l’accesso al trattamento di CIGS per cessazione in quanto si interrompe l’attività dell’azienda appaltatrice del servizio di mensa o pulizia, in conseguenza della scadenza del contratto di appalto, a seguito della cessazione di attività dell’azienda committente. L’unica condizione necessaria è che il contratto di appalto sia vigente al momento della decisione aziendale della committente di cessare l’attività produttiva. In questo caso, ai fini della durata della CIGS, non rileva il fatto che il contratto di appalto venga a scadere e non venga prorogato proprio in ragione della cessazione di attività della committente.