Con la sentenza n. 13610 del 28 marzo 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza territoriale per il reato di omesso versamento di ritenute fiscali si determina in base al luogo in cui è stata posta in essere la condotta criminosa, cioè a dire il mancato pagamento. Tale luogo viene fatto coincidere con la sede effettiva dell’impresa, che potrebbe anche essere diversa dalla sede legale. A nulla rileva che in realtà il pagamento possa avvenire in altri luoghi. IL FATTO Al legale rappresentante di società veniva contestato l’omesso versamento di ritenute (art. 10-bis D.Lgs. 74/2000) per oltre 200.000 euro per il biennio 2009-2010. Il procedimento di primo grado si concludeva con la condanna dell’imputato per il reato contestato. La sentenza era confermata anche in appello. La tesi difensiva si basava in via preliminare sull’incompetenza territoriale del Tribunale adito (Bergamo), in luogo di quello corretto (Brescia). In particolare, si doveva ritenere competente il giudice del luogo dove si è consumato il presunto reato e solo ove questo sia sconosciuto e non si possa stabilire andrebbe ritenuto competente il giudice del luogo dove si è svolto l’accertamento (Bergamo). In sintesi, l’imputato era amministratore di società che aveva due sedi, una a Brescia ed una a Bergamo, ma la difesa aveva documentalmente provato che nella prima città l’impresa aveva la quasi totalità dei dipendenti, nonchè gli uffici della direzione ed amministrativi: pertanto era quello il luogo dove sarebbe stata realizzata la condotta criminosa. Tale eccezione di incompetenza ha costituito il motivo principale anche del ricorso in Cassazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione, accogliendo l’eccezione del ricorrente, ha annullato le due sentenze di merito, rimettendo gli atti alla Procura presso il Tribunale di Brescia. Per il reato ascritto all’imputato la competenza territoriale si determina in base al luogo dove si è realizzata la condotta criminosa, ex art. 8 c.p.p. (richiamato dall’art. 18 D.Lgs. 74/2000). L’omesso versamento di ritenute si consuma nel momento in cui scade il termine utile per il pagamento, previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta relativa all’annualità precedente: pertanto il luogo di consumazione del reato coincide con quello in cui si compie, alla scadenza del termine previsto, l’omissione del versamento dovuto. Tale luogo di regola corrisponde a quello dove si trova la sede effettiva della società, cioè il centro della prevalente attività amministrativa e direttiva dell’impresa, anche se non coincide con quella legale. Nella specie la Corte d’Appello aveva commesso un duplice errore: da un lato aveva omesso di esaminare la documentazione difensiva dell’imputato che indicava quale fosse la sede effettiva della società, dall’altro aveva erroneamente ritenuto competente il giudice del luogo dove aveva sede l’Agenzia delle Entrate che aveva eseguito il prodromico accertamento fiscale. Da qui la cassazione della sentenza con indicazione del giudice ritenuto territorialmente competente a giudicare la vicenda.