La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 67 del 29 marzo 2019, non condivide la tesi secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l’obbligo del pagamento del contributo unificato costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell’instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. L’onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell’onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l’obbligo di pagare il contributo). IL FATTO La Commissione tributaria provinciale di Messina, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione al pagamento del contributo unificato relativo a un precedente ricorso tributario e della relativa sanzione del 200 per cento dell’importo dovuto e non versato, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)». In particolare, la disposizione censurata prevede che l’invito al pagamento del contributo unificato «è notificato, a cura dell’ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l’ufficio». Il rimettente, confermata la natura tributaria del contributo unificato, ritiene ingiustificata “l’estensione” del domicilio eletto nel processo tributario al successivo procedimento amministrativo relativo alla riscossione del contributo unificato concernente quel processo. Detta elezione dovrebbe, a suo avviso, produrre effetto esclusivamente nell’ambito processuale e non in quello amministrativo. LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte Costituzionale rileva innanzi tutto che il rimettente lamenta l’irragionevolezza dell’individuazione del luogo di notificazione dell’invito al pagamento, luogo che non consentirebbe un’adeguata conoscibilità da parte del destinatario. Ma, non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l’obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell’instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. La Corte ritiene che rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il «limite inderogabile» di assicurare al contribuente una «effettiva possibilità di conoscenza dell’atto». Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto non viola il «fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti». L’onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell’onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l’obbligo di pagare il contributo). L’omessa comunicazione da parte del domiciliatario al contribuente dell’invito al pagamento del contributo unificato si risolve, nel contesto normativo denunciato dal rimettente, in un inconveniente di mero fatto, come tale inidoneo a incidere sulla lamentata lesione di parametri costituzionali e pertanto le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Costituzione, risultano non fondate.