Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro, è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità. Il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, nonché lo scomputo delle ritenute d’acconto. In aggiunta ai suddetti riscontri e con riferimento ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta, i controlli implicano: - la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; - la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all’ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta. Chi può apporre il visto di conformità Il visto di conformità può essere rilasciato, su richiesta del contribuente, dai responsabili dei CAF e dai professionisti (gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro ed i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria) abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni. I professionisti che intendono svolgere l’attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l’apposizione del visto di conformità, devono presentare, se in possesso dei necessari requisiti (si rimanda al contenuto della circolare 25 settembre 2014, n. 28/E), un’apposita comunicazione alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale. Per quali imposte è necessario il visto di conformità Con riferimento alla dichiarazione dei redditi (ed eventualmente IRAP) delle persone fisiche, i crediti soggetti alla norma che ne limita l’utilizzo sono: - IRPEF; - addizionali regionali e comunali; - cedolare secca; - altre imposte sostitutive delle imposte sui redditi; - IRAP. Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali (si veda sul punto la circolare n. 28/E del 2014). Tuttavia, con riferimento a quest’ultima tipologia di crediti d’imposta, non è necessario il visto di conformità per l’utilizzo del credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione, sempre che non siano maturati e utilizzati crediti nuovi di importo superiore al limite oltre il quale è richiesto il visto di conformità. Il visto di conformità deve essere apposto “relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”, quindi diverse certificazioni per imposte risultanti da Redditi 2019ed IRAP 2019. In caso di modalità di apposizione del visto di conformità La norma non prevede espressamente l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini dell’utilizzo dei crediti in compensazione, a differenza di quanto previsto per i crediti IVA di importo superiore a 5.000 euro, per i quali la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Quindi il credito emergente dalla dichiarazione dei redditi, se determinato, può essere utilizzato dal 1° gennaio 2019, prima della presentazione della relativa dichiarazione con l’apposizione del visto di conformità. In termini pratici il soggetto che appone il visto di conformità deve effettuare i necessari controlli e rilasciare l’apposita documentazione che attesti i controlli effettuati: l’allegato A della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2014 contiene una check-list che illustra i controlli da effettuare per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata, con la precisazione che tali riscontri devono comunque intendersi non esaustivi e quindi oggetto di integrazione, ove necessario, da parte del soggetto che appone il visto in base allo specifico caso. Come compilare i modelli Dopo aver apposto il visto di conformità il CAF o il professionista deve compilare l’apposita sezione nel frontespizio di Redditi 2019. Inoltre, il professionista che appone il visto di conformità dovrà aver cura di indicare nella sezione “Impegno alla presentazione telematica” il proprio codice fiscale quale intermediario ed il codice 2 nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”: il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. Quando scatta l’esonero dal visto di conformità Da quest’anno nel riquadro “Visto di conformità” è stata inserita la casella “Esonero dall'apposizione del visto di conformità” che deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017. La casella deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità per effetto della Manovra correttiva 2017: in particolare, l’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui al successivo comma 12, una serie di benefici tra cui: - l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive (lettera a); - l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui (lettera b). Tale casella potrà essere utilizzata soltanto dopo che verrà emanato l'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà individuare i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici dello speciale regime premiale previsto dai nuovi ISA. Solo dopo la pubblicazione del provvedimento attuativo si potranno conoscere i punteggi che daranno accesso alla possibilità di non assoggettare a visto di conformità la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP per un importo non superiore a 20.000 euro. Si evidenzia che nel modello IVA 2019 non è presente un'analoga casella ove potersi avvalere dell’esonero; ciò potrebbe impedire anche ai contribuenti più virtuosi di poter sfruttare, già da quest'anno, il suddetto esonero dal visto di conformità ai fini dell'IVA. Si ricorda, infatti, che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2019 è il 30 aprile 2019. Infine, si evidenzia che nelle istruzioni per la compilazione del frontespizio di Redditi 2019 sono state inserite le varie casistiche che, in base alla normativa e alla prassi vigente, comportano che il visto di conformità non sia validamente rilasciato.