Conto alla rovescia per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018, beneficiari della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni (bonus casa). Dopo la proroga comunicata con avviso del 21 febbraio 2019, è fissato infatti al 1° aprile 2019 il termine ultimo per l'invio delle pratiche 2018. La comunicazione va effettuata attraverso il sito ENEA. Lavori per i quali deve essere effettuato l’invio L’adempimento non riguarda tutti gli interventi di ristrutturazione per cui spetta la detrazione IRPEF del 50% (elencati all’articolo 16-bis del TUIR), ma solo per i seguenti interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili: - interventi di coibentazione delle strutture opache: riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno; riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e coperture delimitanti ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno; - riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi; - impianti: solare termico per produzione di acqua calda sanitaria e/o di climatizzazione degli ambienti; caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; microcogeneratori (Pe<50 kW); scaldacqua a pompa di calore; generatori di calore a biomassa ed eventuale adeguamento dell’impianto; sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti condominiali centralizzati; installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; installazione di impianti fotovoltaici; - grandi elettrodomestici destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per i quali si fruisce del bonus mobili (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017): forni (di classe minima A), frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici (di classe energetica minima A+). Nessuna comunicazione, invece, deve essere trasmessa ad ENEA in caso di interventi diversi dai precedenti che non comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili. Come modificare la comunicazione trasmessa Come indicato dall’ENEA nell’ambito delle FAQ pubblicate sul proprio sito, è possibile modificare una dichiarazione già inviata. A tal fine, occorre accedere all’area personale del sito, e modificare i dati delle dichiarazioni già inserite tramite l’apposito link “Modifica pratica”. Con le operazioni di modifica si annulla e si sostituisce la precedente pratica; al termine della correzione si dovrà, quindi, rinviare la pratica modificata per ottenere un nuovo Codice Personale Identificativo (CPID). L’ENEA suggerisce di conservare entrambe le ricevute: quella della prima compilazione e quella della successiva modifica, in modo da dimostrare di avere effettivamente inserito la propria pratica entro il termine utile e di averla modificata solo in seguito. È bene, sottolinea l’ENEA, non annullare la pratica prima ancora di averla modificata, cliccando sul link “Annulla pratica”: in questo modo la pratica originale verrebbe cancellata e il sistema non permetterebbe l’inserimento di una nuova pratica a sostituzione della precedente, con la conseguenza che a nome dell’utente non sarebbe più presente nessuna pratica. Le pratiche 2018 possono essere corrette fino al 31 ottobre 2019 (termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi relativa al 2018). Conseguenze della mancata trasmissione Nelle FAQ pubblicate da ENEA non sono invece state chiarite le conseguenze della mancata trasmissione dei dati. Ai sensi della norma che ha introdotto l’obbligo (legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 3), la comunicazione è prevista al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione sugli edifici esistenti. L’omesso invio non dovrebbe quindi comportare la perdita della detrazione. Anche nell’ultima “Guida alle ristrutturazioni”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 12 febbraio 2019, non viene indicata l’omissione della trasmissione come causa di decadenza. Sul punto si auspica un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Invio delle pratiche 2019 Si ricorda che l’adempimento è in vigore anche per l’anno 2019. Per gli interventi con data di fine lavori nel 2019, la trasmissione deve essere effettuata attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it, attivo dall’11 marzo 2019. Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, la trasmissione deve essere effettuata entro 90 giorni dall’11 marzo 2019. Per gli interventi terminati invece dal 12 marzo 2019, l’invio deve avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di fine lavori (intesa come data del collaudo delle opere, del certificato di fine dei lavori o della dichiarazione di conformità o anche della data di acquisto per gli elettrodomestici).