Le comunicazioni oggettive o per importi fino a 10mila euro evitano inutili segnalazioni di operazioni sospette. Questo il senso delle nuove istruzioni che l’Unità di informazione finanziaria ha dettato giovedì scorso per le banche. Troppe segnalazioni inutili su movimenti di contante, poiché di importo non elevato e non adeguatamente documentate in relazione al profilo del cliente. Comunicazioni previste dall’articolo 47 del Dlgs 231/2007, modificato dal Dlgs 90/2017, con il quale si è attribuito all’Uif il potere di emanare istruzioni che agevolino la comunicazione di dati e informazioni relative a operazioni a rischio di riciclaggio. E questo pone rimedio a una stortura contenuta nell’articolo 35, comma 1. In esso si afferma che costituisce elemento di sospetto – facendo pensare a una presunzione assoluta – «il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante», parlando esplicitamente anche di versamenti o prelevamenti oltre le soglie stabilite dalla legge (3mila euro). Due errori sono stati fonte di applicazioni distorte: le transazioni in contante sono state messe sotto la lente a prescindere; non si deve far luogo a Sos quando si superano i 3mila euro, semplicemente perché il limite vale solo per i «trasferimenti» tra soggetti diversi (articolo 49, comma 1), e non – come chiarì il Mef nel 2015 – i prelievi e versamenti, che sono evidentemente liberi. L’Uif, con una norma fortemente voluta al momento dell’emanazione del Dlgs 90/2017, mette una pezza a questa falla, imponendo ai soli intermediari finanziari (banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste) l’invio con cadenza mensile di una comunicazione con i dati dei movimenti, in entrata e in uscita, per importi pari o superiori a 10mila euro, anche se realizzati con più operazioni singole pari o superiori a mille euro. Per ognuno di tali movimenti andranno trasmessi, entro il 15 del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati e le informazioni sulle operazioni, i soggetti, i rapporti, anche se dette operazioni sono state compiute sui conti dei clienti da soggetti diversi, in qualità di esecutori. La comodità delle comunicazioni oggettive è che esse escludono l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette se non presentano collegamenti con altre operazioni di diverso tipo, oppure quando i movimenti di contante non vengano effettuati da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. In ogni caso – precisa l’Uif – l’invio di una Sos non esonera mai dall’invio della comunicazione oggettiva su quell’operazione. In altre parole, a seguito di questo nuovo database, l’Authority potrà sapere e ponderare quali movimenti collegabili a un soggetto – ed effettuati su più conti, soprattutto se in istituti differenti – potranno risultare sospetti, e trasmetterli alle autorità delegate (Gdf e Dia), sollevando da responsabilità gli intermediari (sempreché non si scoprano gravi anomalie nel funzionamento delle procedure o, peggio, comportamenti dolosi). L’obbligo decorrerà da aprile, per cui la prima comunicazione andrà effettuata entro il 15 giugno, anche se l’Autorità concede la possibilità di inviare le cumulative di aprile, maggio e giugno (unite a luglio) entro il 15 settembre.