Il ravvedimento operoso è valido soltanto se sia stato integralmente effettuato il pagamento del tributo, della sanzione ridotta e dei relativi interessi prima della data e dell’ora in cui i verificatori abbiano comunicato l’estensione della verifica, già in corso per annualità precedenti, al periodo d’imposta oggetto di ravvedimento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8170 del 22 marzo 2019. IL FATTO In base all’articolo 13 del Dlgs 472/1997, il ravvedimento operoso può essere effettuato, usufruendo dalla sanzione ridotta, soltanto se la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Nel caso oggetto della pronuncia qui commentata, un contribuente stava subendo una verifica fiscale per gli anni d’imposta 1998 e 1999 quando decise di effettuare il ravvedimento operoso per l’anno 2000, con una serie di F24 versati all’incirca dalle ore 10 alle 11 dello stesso giorno in cui alle 10.30 i verificatori comunicavano formalmente, con apposito verbale, l’estensione della verifica al periodo d’imposta 2000. Posto che, qualora l’accesso, l’ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d’imposta, il ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi d’imposta diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo (Cassazione 9273/2013), e ugualmente dicasi circa la possibilità di regolarizzazione per le violazioni relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica (cfr. circolare 180/E del 1998 - articolo 13), nel caso di specie il contribuente aveva cercato di ravvedersi nello stesso giorno in cui, di fatto, era stato comunicato dal Fisco l’apertura del controllo proprio su tale annualità oggetto di regolarizzazione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Cassazione ha stabilito che il ravvedimento operoso può ritenersi regolarmente eseguito soltanto se sono state integralmente pagate tutte le somme dovute, comprese le sanzioni ridotte e gli interessi, prima dell’avvio del controllo da parte del Fisco. Pertanto, nel caso di specie, doveva essere verificato se il contribuente, che aveva versato molteplici F24, dalle ore 10 alle 11, per il ravvedimento sull’anno 2000, li aveva invero già tutti pagati alle 10.30 di quello stesso giorno, atteso che a quell’ora di quel medesimo giorno i verificatori avevano formalmente comunicato al contribuente l’apertura del controllo anche per il 2000, potendosi solo in tal caso ritenere valido il ravvedimento. La Cassazione conferma così la sua rigida posizione in materia di ravvedimento operoso, valido soltanto se integrale, perché non ammissibile quello parziale (Cassazione 22330/2018, 19017/2015); mentre è la stessa Agenzia delle Entrate a ritenere valido il ravvedimento parziale qualora il contribuente versi soltanto una quota parte del tributo dovuto con i correlati sanzioni e interessi (risoluzione 67/E del 2011; cfr. anche nota Assonime 5.3.2013 n. 5).