Proprio allo scadere dei termini fissati dalla legge di Bilancio 2019, è arrivata la pubblicazione dei tre decreti interministeriali con cui il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Economia determinano le nuove tariffe per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali applicate per la determinazione dei premi dovuti all’INAIL. Le tariffe resteranno in vigore per un triennio: al momento ne è dunque garantita l’applicazione fino al 31 dicembre 2021. Ridotte le voci di tariffa La revisione delle tariffe dei premi è stata accompagnata da un intervento di aggiornamento del nomenclatore con un contestuale riduzione delle voci di tariffa e da una revisione del meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, sulla base dei dati sull’andamento infortunistico e tecnopatico nel triennio 2013-2015. I tassi in vigore fino al 1° gennaio 2019, infatti, facevano riferimento ai dati del triennio 1995-1997. La legge di Bilancio 2019 ha fissato nel 110 per mille la misura massima che avrebbe potuto raggiungere il tasso medio nazionale e affidato all’INAIL il costante monitoraggio per la verifica della tenuta finanziaria delle nuove tariffe. Il nomenclatore tariffario, che attribuisce ai vari tipi di attività tassi differenziati in funzione dello specifico rischio lavorativo, è stato aggiornato con i fattori di rischio più attuali, e con l’istituzione di nuovi voci di tariffa relative a lavorazioni ancora in fase di sviluppo e a nuove modalità organizzative del lavoro. Revisione dei tassi La riduzione media dei tassi è del 32,72%, con picchi anche del 50%. La riduzione riguarda anche le lavorazioni più rischiose, che rimangono entro il tetto del 110 per mille. Tabella esemplificativa comparata Attività 2018 2019 Produzione bevande alcoliche 46 33,78 Produzione pane e prodotti da forno 48 35,87 Produzione carta e cartoni 69 51,65 Movimento terra 130 102,55 Falegnamerie 66 59,82 Attività d’ufficio 5 5 Costruzioni edili 130 110 Vendita al minuto 12 7,21 Non solo vantaggi ... Analizzando in comparazione i tassi in vigore fino al 2018 e quelli rideterminati per il triennio 2019-2021 emerge che non tutti i datori di lavoro avranno un effettivo vantaggio dall’applicazione dei tagli previsti dalla legge di Bilancio 2019: - per alcune voci di tariffa i tassi sono rimasti invariati: ad es. per gli impiegati di ufficio; - alcune voci di tariffa, ormai obsolete, sono state eliminate o accorpate: ad esempio la produzione di macchine per scrivere o le lieviterie; - sono state aggiunte nuove voci in relazione a nuove attività svolte dalle aziende: la produzione di nanomateriali, l’intero ciclo di lavorazione dei rifiuti, l’attività di consegna merci svolte in ambito urbano dai cosiddetti rider, la rigenerazione dei toner; - per altre ancora, a seguito dell’accorpamento, i tassi sono invece leggermente aumentati; - è stata, infine, definitivamente abrogata la possibilità di applicare la riduzione della contribuzione dovuta per gli operai edili assunti a tempo pieno. Ulteriori riduzioni di tasso Una ulteriore opportunità di risparmio per i datori di lavoro deriva dall’annullamento del sovrappremio dovuto per i lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e l’asbestosi previsto nella legge di Bilancio 2019. Inoltre, restano in vigore le due opportunità previgenti di riduzione del tasso: 1) trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell’attività, il tasso medio di tariffa è suscettibile, ogni anno, di una oscillazione in riduzione o aumento in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali; 2) è, inoltre, possibile, entro il 28 febbraio di ogni anno, presentare all’INAIL apposita istanza di riconoscimento della riduzione dei tassi applicabili nel caso in cui l’azienda abbia effettuato interventi migliorativi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei primi due anni dalla data di inizio di attività della PAT interessata, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%. Successivamente la riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della PAT con i seguenti criteri: - fino a 10: 28% - da 10,01 a 50: 18% - da 50,01 a 200: 10% - oltre 200: 5%. Artigiani e navigazione I nuovi tassi, determinati in misura percentuale, vanno dal 3,5 dei rimorchiatori e del trasporto locale, fino al 7,30 della pesca mediterranea. Aggiornata anche la tariffa che riguarda i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori e i familiari coadiuvanti del titolare per il triennio che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. Il premio minimo annuale risulta così determinato: - classe di rischio 1: 81,90 euro - classe di rischio 2: 133,01 euro - classe di rischio 3: 189,24 euro - classe di rischio 4: 276,93 euro - classe di rischio 5: 407,44 euro - classe di rischio 6: 505,76 euro - classe di rischio 7: 671,90 euro - classe di rischio 8: 778,60 euro - classe di rischio 9: 1.450,00 euro. Nuove scadenze A seguito del differimento dei termini che si è reso necessario per consentire all’Istituto di operare il ricalcolo delle basi di calcolo e delle tariffe di premio, anche tutti gli altri termini di dichiarazione delle retribuzioni e di pagamento sono stati differiti come segue: - il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019; - il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione è stato differito al 16 maggio 2019. In caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019; - il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019. Esempio di calcolo Retribuzione erogate nel 2018: 18.176,00 euro Rata Anticipata nel corso dell’anno 2018: 605,15 euro Voce di rischio associata ad un tasso pari al 46 per mille (Tariffa 2018) Premio INAIL: 836,096 euro Addizionale ANMIL (1%) 8,36 Totale premio dovuto anno 2019: 844,456 euro Rata Anticipata Versata: 605,15 euro Regolazione Anno 2018: 239,306 euro Retribuzioni Presunte 2019: Euro 18.176,00 euro Per il Tasso Anno 2019 (comunicato dall’INAIL): 33,78 per mille Si ottiene la rata anticipata 2019: 613,98 euro Si aggiunge l’addizionale ANMIL (1%): 6,14 euro Rata anticipata dovuta anno 2019: 620,12 euro Pagamento da effettuare entro il 16 maggio 2019: 859,43 euro Risparmio 2019: 29%