La disciplina di quota 100 prevede il possibile coinvolgimento dei fondi di solidarietà bilaterali per favorire il ricambio generazionale delle aziende in maniera tale da potere gestire le sfide della competitività e dell’innovazione. Come inquadramento di contesto è importante evidenziare, attingendo alle recenti osservazioni sviluppate dall’ISTAT nel proprio Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, come nel 2018, in Italia, la dinamica della produttività del lavoro (-0,1 per cento sul 2017), per la prima volta dal 2013 è stata in linea con quella dell’area euro, ma il divario di crescita accumulato in un quindicennio verso quasi tutte le principali economie avanzate è ancora lontano dal colmarsi. Tra il 2000 e il 2016 la produttività del lavoro in Italia è aumentata dello 0,4% mentre di oltre il 15% in Francia, nel Regno Unito, in Spagna e del 18,3% in Germania. Va segnalato a tal proposito l’annuncio da parte del CNEL di una proposta di legge sull’ istituzione del Comitato nazionale indipendente per la produttività che attua una Raccomandazione del Consiglio dell'Ue. L’ISTAT sottolinea ancora come il sistema produttivo italiano appare soffrire di alcuni mismatch strutturali che ne indeboliscono la capacità di intercettare in maniera efficiente e veloce potenziali shocks positivi da domanda estera (legandosi quindi al ciclo economico di Paesi in espansione) o beneficiare di spillover tecnologici o di produttività. Possibile effetto sul turnover Quali potranno essere gli effetti di quota 100 sul turnover? E’ interessante riportare le stime elaborate dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro secondo cui nel 2019 un giovane su tre pensionati farà ingresso nel mondo del lavoro (circa 116 mila ragazzi under 30) in virtù di 314 mila richiedenti accesso al prepensionamento. Ipotizzando tassi differenziati per fondo previdenziale, infatti, prosegue la stima, si reputa una percentuale di turnover pari al 37%. L’elaborazione si basa sulle stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio secondo cui accederanno a quota 100 circa 63 mila autonomi (20%), 94 mila dipendenti della pubblica amministrazione (30%) e 157 mila lavoratori del settore privato (50%). I tre comparti occupazionali hanno però capacità di riorganizzazione molto differenti fra di loro. Nel settore privato, ad esempio, la pianificazione delle risorse tiene conto della quota di persone che usciranno per pensionamento. Tuttavia, lo scenario che abbiamo di fronte, osserva la Fondazione Studi, è di un massiccio anticipo di uscite. Ciò comporterà un rapido aggiornamento del piano di assunzioni pianificate dalle aziende private e potrebbe, paradossalmente, comportare difficoltà di copertura delle posizioni lavorative perse nel 2019. Si stima che ogni 100 dipendenti del settore privato che aderiranno a quota 100, il 30% uscirà dal settore manifatturiero, l’11% dal commercio e l’8% dal settore dei trasporti e magazzinaggio. Non è così automatico, invece, nel settore pubblico. Anche se qui il massiccio esodo dei lavoratori over 60 potrebbe creare inizialmente qualche difficoltà ai servizi essenziali come sanità e istruzione. Più semplice la dinamica nel lavoro autonomo, dove i più ridotti volumi produttivi riflettono l’andamento del ciclo economico. Intervento dei Fondi di solidarietà Cosa si prevede nello specifico? Nella versione definitiva del testo del decretone il riferimento (D.L. n. 4/2019 convertito in legge n. 26/2019) è riportato all’art. 22 che introduce la possibilità di una nuova tipologia di trattamento a carico dei fondi di solidarietà bilaterali, consistente in un assegno straordinario in attesa del conseguimento dei requisiti per quota 100. Con riferimento a quota 100 va ricordato in premessa che la relativa disciplina esclude che i requisiti posti (62 anni di età e 38 anni di contributi) per il nuovo istituto possano essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori degli accordi di isopensione ovvero degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali. Tornando al possibile “scivolo” con l’intervento dei fondi di solidarietà, l’ipotesi di assegno straordinario è posta con riferimento ai soggetti che raggiungano i requisiti per l'accesso a tale tipologia di pensione anticipata entro il 31 dicembre 2021. Si ricorda che le ipotesi finora vigenti di assegno straordinario (da parte dei fondi di solidarietà bilaterali) concernono i lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni. La nuova fattispecie di assegno è subordinata alla sussistenza di accordi o contratti collettivi, di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano all'assegno medesimo. Gli accordi, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati in via telematica presso l'Ispettorato nazionale del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Per l’assegno straordinario è dovuto, da parte del datore di lavoro, in esenzione fiscale, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura del medesimo assegno e della contribuzione correlata. Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce poi trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la “pensione quota 100” per effetto della finestra mobile, l’assegno straordinario verrà erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica e il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. La normativa prevede poi, con riferimento ai lavoratori che accedano ad un assegno straordinario a carico di un fondo di solidarietà bilaterale, che quest'ultimo provveda, a suo carico e previo il versamento allo stesso fondo della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili. La nuova norma si applica a prescindere dalla circostanza che i periodi oggetto di riscatto o di ricongiunzione siano necessari o meno per il conseguimento del diritto all'assegno straordinario. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano esclusivamente i periodi (da riscattare o ricongiungere) precedenti l'accesso al fondo di solidarietà.