Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto 22 gennaio 2019, in vigore dal 15 marzo 2019, ha individuato le modalità di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare a tutela della sicurezza sul lavoro. Cosa prevede il testo unico sicurezza sul lavoro La norma prevenzionistica di base dell’ordinamento (D.Lgs. n. 81/2008) pone, all’art. 161, particolare attenzione sulle prescrizioni da adottare per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. In particolare, pur non interferendo con le disposizioni sulla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, quale disciplinate dal Codice della strada, prevede che, con decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, venga emanato un regolamento per l’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Attività lavorative e segnaletica stradale Abrogando il precedente decreto 2 marzo 2013, è stato emanato il decreto 22 gennaio 2019 che individua, come indicato nel D.Lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare; l’applicazione di detti criteri non preclude comunque l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità. Le previsioni e le procedure previste dal decreto, ove necessario, saranno oggetto di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali con presenza di traffico veicolare. Le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, e per le quali si applica il nuovo decreto, fanno riferimento alle situazioni descritte nei principi per il segnalamento temporaneo dei cantieri stradali, quali esemplificate nel disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare, differenziati per categoria di strada, approvato con decreto 10 luglio 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 - Supplemento Straordinario), le cui previsioni rimangono ancora valide. Delimitazione dei cantieri stradali Il decreto 22 gennaio 2019 si occupa delle procedure da adottare nelle attività di apposizione e rimozione della segnaletica stradale per la delimitazione dei cantieri stradali in presenza di traffico veicolare. I gestori delle infrastrutture stradali, come definiti dall’art. 14 del Codice della strada (D.Lgs n. 285/1992 e s.m.i.), nonché tutte le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, coinvolte nei lavori, devono applicare almeno i criteri minimi di sicurezza descritti nell’allegato I al decreto 22 gennaio 2019, ovvero criteri equivalenti per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato ovvero di consolidata validità negli altri casi. Dell’adozione e dell’applicazione dei criteri adottati, i gestori delle infrastrutture, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie, e i coordinatori della sicurezza, in fase di progettazione e esecuzione, ove nominati, devono dare sempre evidenza nei documenti della sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, nello specifico: - il documento di valutazione dei rischi (DVR) delle imprese coinvolte nei lavori; - il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) dell’impresa subappaltante, per i lavori non edili o di genio civile; - il piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, per i lavori edili e di genio civile; - il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), in presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, per lavori edili e di genio civile. L’importanza delle norme di cui al decreto 22 gennaio 2019 derivano dal fatto che le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, sia programmata che quella legata agli interventi in situazione di emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio rilevante derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare, la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. Per ogni tratta omogenea nella quale vengono svolti lavori devono quindi essere redatte le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare, con indicazione della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali. Per l’individuazione delle tratte omogenee vanno presi in considerazione almeno i seguenti elementi, non esaustivi, in relazione alla loro localizzazione ed alle caratteristiche geometriche: - ambito extraurbano o urbano; - tipologia di strada, a doppia o singola carreggiata; - numero di corsie per senso di marcia; - larghezza delle corsie ridotta rispetto allo standard; - presenza o assenza della corsia di emergenza e/o della banchina; - criticità del tracciato plano altimetrico (curve di raggio ridotto, perdita di tracciato, intersezioni non visibili, visibilità ridotta nelle curve sinistrorse in strade a doppia carreggiata per limitato franco centrale, pendenze non adeguate, curve pericolose, tornanti, etc.); - presenza di opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia, etc.) e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma; - presenza di gallerie e/o di altri elementi che riducono le distanze di visuale libera e/o che producono restringimenti puntuali della piattaforma. Formazione dei lavoratori e dei preposti I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture stradali e delle imprese esecutrici e affidatarie coinvolte devono assicurare che gli addetti, preposti e lavoratori, all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare ricevano una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di sicurezza da adottare. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’addestramento sono individuati nell’allegato II al decreto 22 gennaio 2019, il quale individua anche i soggetti formatori, nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. La partecipazione ai corsi previsti è obbligatoria e deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori; inoltre, in quanto formazione specifica, non è sostitutiva della formazione spettante comunque a tutti i lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il percorso formativo rivolto ai lavoratori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore, oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione: a) modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora; b) modulo tecnico della durata di 3 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza; c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) modulo pratico della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza; e) prova di verifica finale (prova pratica). Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore, oltre una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione: a) modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore; b) modulo tecnico della durata di 5 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza; c) prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico); d) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore, concernente le categorie di strade nonché le attività di emergenza; e) prova di verifica finale (prova pratica). Nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione deve essere integrata, in relazione ai compiti dal medesimo esercitati, con un corso della durata di 4 ore, più una prova di verifica finale, comprendente: a) modulo tecnico della durata di 1 ora; b) modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 3 ore; c) prova di verifica finale (prova pratica). Indumenti ad alta visibilità da utilizzare Il decreto 22 gennaio 2019 dispone infine che, fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro debbano mettere a disposizione dei lavoratori e dei preposti, addetti ai lavori in presenza di traffico veicolare, dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alle norme d’uso e di prodotto. In particolare, gli indumenti ad alta visibilità, da utilizzarsi secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, devono rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 475/1992 (come recentemente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 17/2019), dal decreto 9 giugno 1995 (Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità, pubblicato in G.U. n. 174 del 27 luglio 1995) e dalla norma UNI EN ISO 20471 (norma che specifica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore). Gli indumenti ad alta visibilità sono destinati a fornire un'alta visibilità dell'utilizzatore visto dagli operatori di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Tali indumenti devono essere di classe 3 per tutte le attività lavorative eseguite su strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe 2 per le attività lavorative eseguite su strade di categoria E ed F, urbane ed extraurbane, secondo la classificazione del Codice della strada, non essendo più ammessi, in nessun caso, indumenti ad alta visibilità di classe 1.