La Corte di Giustizia è intervenuta nella causa C-617/17 per definire la giusta interpretazione del principio del ne bis in idem sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dal regolamento UE concernente l’applicazione delle regole di concorrenza. IL FATTO La controversia riguarda l’opposizione alla decisione del presidente dell’Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori che ha inflitto ad un assicuratore, per un abuso di posizione dominante sul mercato delle assicurazioni-vita di gruppo per lavoratori in Polonia, due ammende: - un’ammenda a titolo della violazione del diritto nazionale della concorrenza; - un’ammenda a titolo della violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Il giudice del rinvio evidenzia che il principio del ne bis in idem riveste una importanza considerevole in uno Stato di diritto democratico e vieta di giudicare e di punire due volte uno stesso soggetto per uno stesso fatto. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia UE rileva che ha già ripetutamente dichiarato che il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di concorrenza si applicano parallelamente. Le regole di concorrenza a livello europeo e nazionale considerano le pratiche restrittive sotto aspetti diversi e i loro ambiti d’applicazione non coincidono. L’autorità nazionale garante della concorrenza può infliggere ammende, penalità di mora o qualsiasi altra sanzione prevista dal diritto nazionale, ma a tale riguardo, la Corte ha dichiarato che il principio del ne bis in idem deve essere rispettato nei procedimenti volti a infliggere ammende in materia di diritto della concorrenza. Detto principio vieta, in materia di concorrenza, che un’impresa venga nuovamente condannata o perseguita per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione non più impugnabile. Inoltre quale corollario del principio della res iudicata, il principio del ne bis in idem ha lo scopo di garantire la certezza del diritto e l’equità garantendo che, allorché è stata perseguita e, se del caso, condannata, la persona interessata abbia la certezza che non sarà nuovamente perseguita per la medesima infrazione. Pertanto, la tutela che il principio del ne bis in idem mira ad offrire contro la ripetizione dei procedimenti che conducono all’irrogazione di una condanna non è pertinente nell’ipotesi in cui, in una stessa decisione, sia data applicazione, parallelamente, al diritto nazionale della concorrenza e al diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Tenendo conto di quanto rilevato la Corte di Giustizia Ue dichiara dunque che un’autorità nazionale garante della concorrenza può infliggere ad un’impresa, nell’ambito di una stessa decisione, un’ammenda per violazione del diritto nazionale della concorrenza e un’ammenda per violazione del diritto dell’unione. In una situazione del genere l’autorità nazionale garante della concorrenza deve tuttavia assicurarsi che le ammende considerate congiuntamente siano proporzionate alla natura dell’infrazione.