Con la nota operativa n. 5453 del 3 aprile 2019 l’INAIL fornisce un riepilogo degli adempimenti che il datore di lavoro deve effettuare entro il 16 maggio 2019 e delle novità per il calcolo del premio di autoliquidazione 2018/2019, alla luce delle nuove tariffe - in vigore dal 1° gennaio - approvate con i decreti interministeriali del 27 febbraio 2019. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe, infatti, sono stati spostati tutti i termini riguardanti l’autoliquidazione 2018/2019. Pertanto, entro il 16 maggio 2019 il datore di lavoro deve: - presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti; Da utilizzare i servizi telematici “Invio dichiarazione salari”, “Alpi online” o, per il settore marittimo, il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. - pagare il premio di autoliquidazione; Il numero di riferimento da indicare nel modello F24 è 902019. Per le PAN il servizio online Invio retribuzioni e calcolo del premio indica il numero di riferimento da riportare nel modello F24. - inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte tramite il servizio online “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata, qualora si presuma di erogare per l’anno di rata 2019 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente. Il termine del 16 maggio 2019 si applica anche ai datori di lavoro che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 maggio 2019. Al 16 maggio 2019 è differito anche il termine per la presentazione del modulo “Autocertificazione per sconto settore edile” da trasmettere via PEC alla sede competente per fruire della riduzione dell’11,50% alla regolazione 2018. Aggiornamento delle “Basi di calcolo” L’INAIL sottolinea che è stato aggiornato il modello delle “Basi di calcolo”, eliminando nella sezione Rata 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio. Nel servizio Richiesta basi di calcolo è pubblicato il relativo tracciato record con la descrizione delle modifiche apportate a seguito dell’applicazione delle tariffe approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Nelle istruzioni operative l’INAIL illustra gli elementi per il calcolo del premio che sono variati rispetto all’autoliquidazione dell’anno scorso, in applicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2019 e dei decreti interministeriali 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe 2019. Rateazione del premio di assicurazione Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in unica soluzione, può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. Per effetto del rinvio al 16 maggio 2019 della scadenza del pagamento del premio di autoliquidazione 2018-2019: - le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019senza maggiorazione degli interessi; - le rate successive devono essere versate entro il 20 agosto e 18 novembre 2019 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2018 pari a 1,07%. Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta. I coefficienti da utilizzare per il calcolo degli interessi da applicare alla terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2018/2019, sono: Rata Data scadenza Data pagamento Coefficiente 1 16 maggio 2019 16 maggio 2019 - 2 16 maggio 2019 16 maggio 2019 - 3 16 agosto 2019 20 agosto 2019 0,00269699 4 16 novembre 2019 18 novembre 2019 0,00539397