L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 consente di esternalizzare il processo di fatturazione. La disposizione citata, recependo un orientamento dell’Agenzia delle Entrate, consente al cessionario/committente, o anche ad un soggetto terzo, di emettere la fattura in nome e per conto del soggetto passivo IVA. In pratica la fattura non viene emessa dal soggetto passivo che ha posto in essere la prestazione, ma in nome e per conto di tale soggetto. Qual è la procedura corretta? Dalle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate si desume il procedimento che deve essere seguito per effettuare correttamente l’adempimento. Preliminarmente deve essere osservato come il passaggio dal sistema analogico ad un sistema esclusivamente digitale non abbia modificato la disciplina sostanziale del tributo. Il testo dell’art. 21, perlomeno per la parte riguardante i soggetti che emettono le fatture in formato elettronico, è rimasto invariato. Il processo di fatturazione può essere esternalizzato. Rimane ferma, però, la responsabilità del soggetto passivo ai fini IVA per gli eventuali errori o omissioni che potrebbe commettere il soggetto terzo incaricato dell’emissione della fattura in formato digitale. Agenti e rappresentanti monomandatari Il problema si è già posto in passato quando le ditte mandanti incontravano difficoltà, una volta effettuato il pagamento delle provvigioni maturate, ad acquisire l’esemplare della fattura che gli agenti avrebbe dovuto emettere. Per tale ragione, sia pure in via interpretativa, l’Agenzia delle Entrate, prima ancora che il testo dell’art. 21 fosse modificato, ha ritenuto che la fattura potesse essere emessa direttamente dalla ditta mandante, in nome e per conto dell’agente monomandatario. Enti associativi in regime ex lege n. 398/1991 Si tratta di una semplificazione prevista dal D.L. n. 119/2018. Gli enti associativi che hanno adottato il regime forfetario, e che nel periodo di imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali di importo superiore a 65.000 euro, sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico. In questo caso, però, l’adempimento può essere effettuato, in nome e per conto dell’ente associativo, direttamente dall’impresa committente. Conferimento di beni da parte dei soci alla coop agricola Anche in questo caso la fattura non viene emessa dal soggetto passivo ai fini IVA, ma dal cessionario, cioè dalla cooperativa agricola conferitaria. La previsione è contenuta nell’art. 34, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione prevede che l’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dalla cooperativa conferitaria per conto dei produttori agricoli conferenti. In tal caso, a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo. Esternalizzazione del ciclo attivo di fatturazione In alcuni casi il soggetto passivo può decidere di esternalizzare il ciclo di fatturazione attiva per sgravare dal compito i propri uffici amministrativi. Può rivolgersi ad un intermediario abilitato di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, ovvero anche ad una società di servizi. Anche in questo caso, per gli eventuali errori, la responsabilità davanti al Fisco resta del soggetto passivo e non di colui che presta materialmente l’attività di servizi. L’indicazione del cedente e del cessionario Nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come debbano essere indicati all’interno del file in formato XML i dati del cedente e del cessionario. In particolare, nel caso di emissione della fattura da parte del cessionario/committente, per conto del socio della cooperativa, o per conto dell’agente monomandatario o ancora dell’ente in regime 398/1991, è necessario valorizzare i blocchi “Terzo intermediario o Soggetto emittente” e “Soggetto emittente”, inserendo i dati della cooperativa o del cessionario/committente ed indicando che l’emittente è il cessionario committente.