Dal mese di aprile 2019, con l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la concessione del reddito di cittadinanza (RdC), ai datori di lavoro privati che assumono soggetti beneficiari del sussidio è riconosciuto l’esonero dei contributi previdenziali sia per la quota a proprio carico che per quella del dipendente. Sono esclusi dall’agevolazione i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Le regole di funzionamento dell’esonero sono contenute nell’art. 8 del D.L. n. 4/2019. La legge di conversione (l. n. 26/2019) ha apportato al decreto originario numerose modifiche che hanno fornito un quadro di riferimento più chiaro, tuttavia non ha semplificato le regole per l’accesso al beneficio. Prima regola per l’accesso al beneficio L’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 stabilisce che per l’accesso al beneficio l’assunzione di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza deve essere a tempo pieno e indeterminato. La legge di conversione ha specificato che è ammessa anche l’assunzione con contratto di apprendistato. Non si fanno specificazioni sulla tipologia di apprendistato pertanto l’agevolazione dovrebbe essere ammessa per tutte e tre le tipologie (apprendistato di base, professionalizzante e di elevata formazione). Pur non essendo specificato nel decreto, si ritiene che in aderenza alle precedenti disposizioni emanate in materia di agevolazioni dal Ministero del lavoro e dall’INPS, le agevolazioni non possono essere riconosciute per il rapporto di lavoro domestico e per il lavoro intermittente. La condizione imprescindibile per l’accesso all’esonero è che il datore di lavoro privato debba avere preventivamente comunicato la disponibilità dei posti vacanti alla Piattaforma digitale del reddito istituita presso L’ANPAL e che su tali posti abbia assunto a tempo pieno e indeterminato il beneficiario di RdC. L’assunzione quindi di un soggetto beneficiario del sussidio senza la preventiva comunicazione alla piattaforma dell’ANPAL non comporterà alcun beneficio a favore del datore di lavoro. Beneficio, importo e durata Il beneficio consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL). L’esonero è riconosciuto: - nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione; - per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso, comunque in misura non inferiore a 5 mensilità; - ovvero, nella misura fissa di 5 mensilità nel caso di rinnovo; - per un importo comunque non superiore a 780 euro mensili, nel limite dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il beneficio si estende sia alla quota di contributi a carico del datore di lavoro che a quella dei lavoratori. Normalmente le agevolazioni attengono solo alla quota dei contributi a carico del datore di lavoro, lasciando indenne la quota a carico del lavoratore che generalmente è dovuta per intero. In questo caso non è chiaro se questa seconda quota sarà anch’essa riconosciuta a beneficio del datore di lavoro o se debba essere riconosciuta al lavoratore. Qualora si dovesse propendere per il riconoscimento dell’esonero a beneficio del lavoratore della sua quota di contributi, si avrebbe il risultato che il lavoratore beneficiario del reddito di cittadinanza che venisse assunto, non versando la quota di contributi a suo carico, prenderebbe una retribuzione superiore agli altri lavoratori di pari qualifica. Il datore di lavoro che assume col beneficio, deve mantenere in forza il lavoratore per almeno 3 anni. In caso di licenziamento, effettuato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è infatti tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili per morosità (previste dall’art. 116, c. 8, lett. a) della l. 388/2000). La restituzione non è richiesta nel caso in cui il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Criticità applicative Una criticità applicativa è collegata alla disposizione contenuta nel comma 7 dell’art. 3 del decreto legge con la quale si stabilisce che l’erogazione del reddito è suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo e che sarà un decreto del Ministero del lavoro a stabilire la ripartizione. Ciò, salvi diversi pronunciamenti che dovessero pervenire da parte del Ministero del lavoro e dell’INPS, potrebbe significare che il datore di lavoro non beneficerà dell’intero importo concesso al nucleo familiare ma solo della quota di reddito di cittadinanza attribuita al soggetto che si assume. Nell’art. 7 del decreto infatti non si fa riferimento all’importo del RdC del nucleo familiare ma del soggetto che si assume per cui se nel nucleo familiare sono presenti altri soggetti maggiorenni, la quota di pertinenza del soggetto che si assume sarà una frazione del reddito del nucleo e non l’intero importo. Per il riconoscimento dell’agevolazione contributiva il datore di lavoro deve rispettare anche una serie di altri obblighi di origine nazionale (Quadro generale per le assunzioni agevolate e regolarità contributiva) e comunitaria (incremento occupazionale e limite “de minimis” sugli aiuti di Stato) che rendono complessa la gestione del rapporto. Obbligo di assunzione Le agevolazioni non sono ammesse se l’assunzione agevolata dipende da un obbligo legale o contrattuale. Pertanto, l’agevolazione non è ammessa se il lavoratore ha maturato un diritto di precedenza. Non è ammessa anche quando l’assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza di altro lavoratore. Riguardo al rispetto del diritto di precedenza, si ricorda che il Ministero del Lavoro ha chiarito che il diritto deve essere esercitato dal lavoratore per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto e che nelle more della comunicazione scritta del lavoratore, il datore di lavoro è libero di assumere chi vuole. Verifica delle sospensioni per CIGS Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale. L’assunzione è ammessa solo se finalizzata all'assunzione di un lavoratore inquadrato in un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva. Elementi di relazione tra il datore di lavoro che assume e quello di provenienza del lavoratore Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore. Invio delle comunicazioni obbligatorie L’inoltro tardivo delle comunicazioni obbligatorie comporta la perdita dell’incentivo tra la data di stipula del rapporto di lavoro e quella di invio della comunicazione. Condizione di incremento occupazionale L’esonero spetta a condizione che il datore di lavoro realizzi con l’assunzione del percettore del reddito di cittadinanza un incremento occupazionale netto. L’incremento deve essere valutato esclusivamente con riferimento ai lavoratori a tempo indeterminato. Qui si evidenzia che si tratta di una eccezione alla regola generale che richiede al datore di lavoro di gestire un sistema di calcolo diverso da quello previsto dall’art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 150/2015, Quadro generale per la concessione degli incentivi. In base alle disposizioni contenute nella norma citata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Sulla base delle disposizioni emanate dalla U.E., per valutare l’incremento occupazionale, il calcolo dei lavoratori si effettua in termini di U.L.A. (Unità Lavoro Annuo) che tiene conto anche delle frazioni di U.L.A. rappresentate dai lavoratori a tempo determinato. In questo caso, non si dovrà tenere conto dei lavoratori a termine ma si dovrà utilizzare un apposito criterio di calcolo che tiene conto solo dei lavoratori a tempo indeterminato. Il beneficio non spetta per i mesi per i quali l’incremento non è realizzato e riprende a spettare per i mesi per i quali l’incremento occupazionale si ripristina a seguito di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Aiuti di stato Gli incentivi sono fruiti nel rispetto del regolamento sugli aiuti di importanza minore “de minimis”. Per la generalità delle imprese, il limite del “de minimis”, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, è fissato in 200.000 euro nel triennio, mentre nel settore del trasporto su strada è fissato in euro 100.000 (Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013, art. 107 e 108) e in quello agricolo in euro 15.000 (Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18.12.2013). Il massimale de minimis, si riferisce al totale delle agevolazioni, in qualsiasi forma, ottenute dall’impresa in un periodo di tre esercizi finanziari. Dal punto di vista dell’impresa il massimale, in pratica, è una sorta di tetto, riferito ad un periodo triennale, del totale delle agevolazioni ottenibili da strumenti sottoposti a regime “de minimis”. Regolarità contributiva Per tutti i datori di lavoro, gli incentivi sono subordinati al possesso della regolarità prevista dall’art. 1 commi 1175 e 1176 della l. n. 296/2006 che prevede: - la regolarità dei versamenti contributivi e nell’adempimento degli obblighi contributivi; - l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; - il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Assunzioni dei disabili Infine, e questa è una ulteriore condizione espressamente prevista per chi assume il beneficiario del reddito di cittadinanza, l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili previsti dall'articolo 3 della l. n. 68/1999, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge.