La Tari, ossia la tassa per lo smaltimenti dei rifiuti (ex Tarsu), è dovuta dall'albergo anche nel periodo invernale benchè l'attività sia chiusa. La Corte di Cassazione - con l'ordinanza n. 10156 dell'11 aprile 2019 - si è trovata a decidere sull'imposta relativa a un albergo di Ischia e per il quale la Commissione tributaria regionale aveva escluso la corresponsione della tassa in funzione del non utilizzo della struttura. Contro la decisione ha proposto ricorso in Cassazione il Comune di Forio. Secondo quest'ultimo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a determinare il requisito impositivo. La Corte precisa, poi, che i locali sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e che la chiusura stagionale dell'attività esercitata non determina il venir meno di detto presupposto, in assenza di una previsione in tal senso della legge e del regolamento. I Supremi giudici, richiamando quanto già stabilito per la Tarsu, hanno evidenziato che nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura, così ribadendo che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua fruizione essendo il presupposto del tributo l'occupazione e la conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti.