Illegittima la confisca sui beni personali degli associati di una Onlus se il Tribunale non ha cercato in precedenza di rifarsi sui beni aziendali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16523 del 16 aprile 2019. IL FATTO La Suprema Corte si è trovata alle prese con un'omessa dichiarazione dei redditi da parte di un'azienda, a seguito della quale era stata disposta la confisca sui beni personali degli associati. Questi ultimi hanno proposto ricorso. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE I Supremi giudici hanno accolto il ricorso, spiegando come fosse poco credibile parlare di una società non profit dal momento che la struttura aveva chiuso l'esercizio con un utile di bilancio. E questo, si legge nella sentenza, era un motivo in più per rifarsi sui beni della società e non su quelli personali. In materia la Cassazione ha anche osservato che in caso di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato. Ipotesi questa che non ricorreva nel caso concreto vista la chiusura del bilancio in utile. Tale omissione inficia sulla validità dell'ordinanza impugnata, che non ha tenuto conto della fondatezza del rilevo formulato di fronte al Tribunale del riesame, sia dello stesso provvedimento di sequestro, che è stato adottato senza il preventivo scrutinio della possibilità di procedere al sequestro diretto anziché a quello per equivalente.