La Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha emanato la nota operativa n. 7 del 2019, riguardante la definizione agevolata delle esposizioni fiscali dei contribuenti con l’Amministrazione Finanziaria con l’obiettivo di semplificarne i rapporti e di contrastare l’evasione tramite maggiori controlli. Il nostro sistema fiscale è attualmente ritenuto tra i più complessi al mondo, soprattutto per la super produzione di norme e le continue modifiche hanno prodotto un’incerta interpretazione delle stesse che ha coinvolto negativamente anche la stessa Amministrazione Finanziaria, la quale si è vista costretta ad adeguare le proprie regole di comportamento con una dispendiosa opera di riconversione culturale del personale addetto al controllo e all’accertamento. Come è noto, il D.L. n. 119/18 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le esposizioni con il Fisco e altri enti. Il quadro degli interventi agevolativi è stato completato con l’inserimento nella Legge di bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 di una ulteriore definizione agevolata dei ruoli per i contribuenti in difficoltà economica, che consente ad essi di estinguere le cartelle esattoriali mediante percentuali variabili, ossia saldo e stralcio in funzione dell’indice ISEE del nucleo familiare. Quindi con la “Pace Fiscale” i contribuenti avranno la possibilità di sanare la propria posizione con il Fisco italiano per i debiti pregressi riguardanti: - cartelle di pagamento; - multe e sanzioni; - accertamenti fiscali in corso; - liti fiscali con ricorsi fino alla Corte di Cassazione; - sanatoria doganale; - piccoli errori formali che non hanno determinato minori imposte. Tra gli istituti deflattivi di maggiore interesse spiccano la definizione dei Processi Verbali di Constatazione e degli Accertamenti fiscali, nonché la cosiddetta “Rottamazione ter” per il pagamento dei carichi esattoriali. Definizione dei Processi Verbali di Constatazione Il comma 1 del D.L. 119/2018 stabilisce che il contribuente può definire il contenuto integrale dei Processi Verbali di Constatazione (PVC), consegnati entro la data del 24.10.2018, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare tutte le violazioni constatate nel verbale. La circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui il processo verbale è consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, possono avvalersi della definizione agevolata anche i soggetti partecipanti per regolarizzare le violazioni relative alla quota del reddito di partecipazione ad essi imputabile. Inoltre la stessa circolare ha chiarito che non sono definibili i rilievi inerenti alla disciplina dell’abuso del diritto o elusione fiscale. In sostanza, sono definibili: - le violazioni sostanziali; - le violazioni di natura formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né sul pagamento dei tributi; - le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa. Si possono definire solo i verbali per i quali, alla data del 24.10.2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento L’art. 2 del Decreto “Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento”, prevede che gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte senza sanzioni, interessi ed eventuali accessori, entro trenta giorni dalla data del 24 ottobre e cioè entro il 24 novembre 2018 oppure, se più ampio, entro il termine per fare ricorso. Nel Decreto non sono stati richiamati gli atti di contestazione o di irrogazioni delle sanzioni che, pertanto, si ritengono escluse dal beneficio. Inoltre, sono esclusi dalla definizione agevolata anche gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, voluntary disclosure. I pagamenti devono essere eseguiti: - per gli inviti al contraddittorio, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto; - per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto o in alternativa, se più ampio, entro il termine per la preposizione del ricorso che residua dopo il 24.10.2018; - per gli atti di accertamento con adesione, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, pagando la prima rata entro i termini appena indicati. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima, entro il termine di pagamento di quella successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Definizione agevolata delle controversie tributarie La definizione agevolata delle controversie tributarie prevede che il contribuente può chiudere il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate versando, importi variabili in funzione del grado di pendenza della lite e con l’abbattimento delle sanzioni erogate, in 20 rate trimestrali. Sotto il profilo soggettivo è necessario che il giudizio contro l’Agenzia delle Entrate sia pendente in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio; ne consegue l’esclusione delle liti in cui la controparte è costituita solo da altri soggetti, quali l’Agente della Riscossione o il Comune. Sono soggetti ammessi alla definizione agevolata della lite solamente coloro che hanno proposto l’atto introduttivo del giudizio, coloro che ne siano subentrati e coloro che ne siano legittimati. La definizione della lite si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento di quanto dovuto o della prima rata entro il 31 maggio 2019. Se l’importo da pagare non supera 1.000 euro esso non è soggetto a rateazione e deve essere versato in unica soluzione alla predetta data. La circolare n. 6 del 1° aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della determinazione dell’effettivo valore della controversia, vanno comunque esclusi gli importi di cui all’atto impugnato che eventualmente non formano oggetto della materia del contendente, come avviene, in particolare, in caso di contestazione parziale dell’atto impugnato, di formazione di un giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate che non abbiano definito per intero la lite ovvero in caso di parziale annullamento dell’atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte dell’Ufficio, formalizzato tramite l’emissione di apposito provvedimento. Definizione agevolata per i debiti dei contribuenti in difficoltà economica La Legge n. 12 del 2019, che ha convertito, il D.L. 135/2018 ha previsto, per coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, la possibilità di estinguere i debiti tributari diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a euro 1.000 di cui al D.L. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione annuale e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse nonché dall’omesso versamento dei contributi. Dunque, in merito allo stralcio delle cartelle, in sintesi è previsto: - stralcio totale e automatico delle mini-cartelle fino a 1.000 euro in essere alla data 24.10.2018; - saldo e stralcio delle cartelle per i contribuenti (persone fisiche) con ISEE del nucleo familiare fino a 20.000 euro, con tre diverse aliquote dal 16% al 35%. Rottamazione ter L’art. 3 del D.L. 119/2018 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017, “Rottamazione ter”, consentendo al debitore di pagare in modo agevolato le somme esposte nelle cartelle esattoriali, senza sanzioni. A seguito delle ultime modifiche la rottamazione ter si estende anche ai contribuenti che abbiano optato per le rottamazioni precedenti e che non abbiano versato entro il 7.12.2018, le rate scadute nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2018.