La possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa a favore oltre il termine annuale ha efficacia soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma che ha modificato l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, vale a dire, dal 24 ottobre 2016. L’orientamento restrittivo sulla irretroattività delle integrative a favore sostenuto dall’agenzia delle Entrate, viene ribadito da parte del Mef in risposta (clicca qui per consultarla) a un question time in commissione Finanze alla Camera presentato da Vita Martinciglio (M5s). Tesi ribadita anche sulla base di una recente sentenza della Cassazione. IL QUESITO La questione verte in ordine alla disciplina delle dichiarazioni integrative cosiddette a favore del contribuente che, per effetto della nuova formulazione dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis del Dpr 322/1998, introdotta dall’articolo 5, Dl 193/2016, possono essere presentate entro il termine di decadenza dell’accertamento equiparando in tal modo la posizione del contribuente a quella delle Entrate. Nell’interrogazione si sottolinea come esista un contrasto giurisprudenziale in ordine all’efficacia temporale delle nuove disposizioni e si chiede se la riformulazione del 2016 abbia natura interpretativa o valenza innovativa, trovando applicazione solo per le dichiarazioni successive all’entrata in vigore del Dl modificativo. LA RISPOSTA DEL MEF Sul punto il Mef evidenzia che prima della modifica, la cosiddetta dichiarazione integrativa «a sfavore» del contribuente poteva essere presentata entro il termine di decadenza per l’accertamento, mentre quella «a favore» doveva essere presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui la stessa si riferisce. Tale disallineamento aveva generato un rilevante contenzioso circa la validità delle dichiarazioni a favore del contribuente presentate oltre il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. In relazione all’efficacia temporale della modifica che ha equiparato l’utilizzabilità delle due integrative, la risposta all’interrogazione sottolinea con l’agenzia delle Entrate ha da sempre sostenuto che le dichiarazioni integrative a favore, presentate prima del 24 ottobre 2016, debbano essere valutate sulla base della normativa vigente alla data di presentazione, in applicazione al principio generale dell’irretroattività della legge, di cui all’articolo 11 delle preleggi al codice civile. Tale approccio, inoltre è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione che nella sentenza 1291 del 18 gennaio 2019 la quale ha precisato che gli effetti derivanti dalle modifiche apportate dal Dl 193/2016 all’utilizzo delle integrative a favore hanno efficacia a decorrere dal 24 ottobre 2016 poiché «l’articolo 5 è irretroattivo, in quanto norma avente natura sostanziale». Tuttavia, si evidenzia come la sentenza, nell’argomentare ciò, sottolinea come, seppure la dichiarazione risulti non emendabile tramite lo strumento dell’integrativa in ogni caso il contribuente può far valere errori ed omissioni commessi nella sua redazione mediante presentazione di istanza di rimborso entro il termine più ampio e, in ogni caso, in sede contenziosa opponendo, alla pretesa del Fisco, eventuali errori, di fatto e di diritto, che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria a proprio sfavore.