Il Governo ha risposto all’interrogazione n. 5-01951 in tema di criteri relativi alla definizione delle società a partecipazione non finanziaria. IL QUESITO Gli interroganti hanno fatto riferimento all’art. 162-bis del D.P.R. 917/86, introdotto dal D. Lgs. n. 142/2018, di recepimento della Direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), il quale ha definito le società di partecipazione non finanziaria come quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Gli onorevoli interroganti hanno evidenziato che la norma, per individuare la prevalenza, stabilisce che l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale. Pertanto si chiede se ai fini del calcolo della prevalenza debbano essere ricomprese anche le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate e altre componenti non finanziarie, nonché se si debba tenere conto anche delle garanzie prestate dalla holding alle società partecipate, nonostante queste non compaiano nei conti d’ordine ma solo nella nota integrativa. LA RISPOSTA Il Governo ha evidenziato come l’articolo 162-bis del TUIR, per quanto riguarda le società con partecipazioni finanziarie stabilisce che, ai fini della verifica della prevalenza, occorre fare riferimento non solo al valore delle partecipazioni ma anche degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate e ciò nonostante detti elementi non sono più iscrivibili nei conti d’ordine ma desumibili solo dalla nota integrativa. Per cui, il valore di questi elementi dovrà essere aggiunto al valore complessivo dell’attivo al fine di verificare la presenza della prevalenza dei componenti di carattere finanziario nell’ultimo bilancio approvato dalla società. Allo stesso modo per quanto riguarda la previsione riguardante le società con partecipazione non finanziaria. Il Governo ha ritenuto che per ragioni logico-sistematiche potrebbe essere opportuno estendere anche a tali società le regole dettate per le holding finanziarie. A tal fine, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria hanno dichiarato la disponibilità a chiarire gli aspetti sopra menzionati attraverso una modifica normativa che potrebbe essere realizzata con lo strumento del decreto legislativo correttivo. In ogni caso tra gli elementi dell’attivo rilevanti ai fini della prevalenza non devono essere comprese le attività derivanti da rapporti commerciali con le società partecipate quali crediti derivanti da canoni di locazione immobiliare, royalties per utilizzo brevetti e marchi, crediti per imposte verso le partecipate derivanti dall’adesione al consolidato fiscale.