L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, non riguarda le operazioni poste in essere con soggetti non residenti, ma attiene esclusivamente alle operazioni domestiche, ossia quelle effettuate tra soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato e quelle aventi come destinatari consumatori finali italiani. Pertanto, nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti non residenti è ammessa l’emissione della fattura in formato cartaceo, così come è altamente probabile che vengano ricevute in formato cartaceo le fatture relative a forniture di beni effettuate da soggetti UE e le prestazioni di servizi rese da soggetti extra-UE. I dati relativi a tali operazioni devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate mediante la predisposizione dell’esterometro. Ambito soggettivo Le operazioni transfrontaliere restano fuori dall’obbligo di fatturazione elettronica. È quanto emerge dalla lettura dell’art. 1, comma 909, della legge di Bilancio 2018, come confermato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, con il quale sono state diffuse le regole tecniche per l’emissione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche dal 2019. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2018, infatti, dal 2019 sono tenuti ad emettere fatture in formato elettronico i soggetti residenti e stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato con riferimento a tutte le operazioni domestiche effettuate. Per le operazioni transfrontaliere, relative ad operazioni rese o ricevute a/da soggetti non residenti nel territorio dello Sato, i dati sono trasmessi all’Agenzia attraverso l’invio dell’esterometro. Con specifico riferimento all’ambito soggettivo dell’adempimento, con la risposta all’istanza di interpello n. 67 del 26 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti. Il caso riguarda un soggetto non residente direttamente identificato in Italia mediante la nomina di un rappresentante fiscale, che ha chiesto di conoscere se i soggetti stabiliti in Italia abbiano l’obbligo o la facoltà di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non residenti direttamente identificati. Dal contenuto della risposta dell’Agenzia si evince che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono unicamente i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato. Nell’introdurre l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro), la legge lo circoscrive ai soggetti di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015: pertanto, per espressa previsione normativa, i soggetti passivi tenuti a trasmettere l’esterometro sono gli stessi che sono tenuti all’emissione della fattura in formato XML. Se ne ricava quindi che i soggetti esteri direttamente identificati o con rappresentante fiscale nel territorio dello Stato non sono tenuti ad emettere fatture elettroniche, bensì cartacee. Essi, di conseguenza, non sono obbligati neppure alla trasmissione dell’esterometro. Pertanto, nel caso di operazioni con soggetti non residenti, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle relative fatture non è obbligatoria nel caso in cui si opti per l’emissione delle fatture in formato elettronico. Tuttavia, laddove si opti per tale soluzione, al cliente straniero deve essere assicurata la possibilità di ottenere la copia della fattura cartacea. L’emissione della fattura in formato elettronico anche nei confronti di soggetti non residenti, transitando mediante il Sistema di Interscambio, garantisce il recepimento immediato dei dati all’Agenzia delle Entrate relativi alla transazione intercorsa tra le parti. Pertanto, queste informazioni non devono essere oggetto di comunicazione con l’esterometro. In altri termini, laddove sia esercitata la facoltà di emettere le fatture elettroniche anche con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti non sarà da compilare l’esterometro relativamente alle medesime fatture. Inoltre, le fatture emesse in formato elettronico saranno conservate anche in maniera sostitutiva. Diversamente, laddove si decida di continuare ad emettere le fatture in formato cartaceo con riferimento a tali operazioni, i relativi dati dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello di emissione della fattura. Rapporti fra e-fattura ed esterometro Nella citata risposta a interpello n. 67 del 2019, l’Agenzia ha ribadito quanto già chiarito nella FAQ 30 del 27 novembre 2018, ossia che i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, per quanto concerne le operazioni rese a soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite identificazione diretta che tramite la nomina di un rappresentante fiscale), possono alternativamente emettere fattura elettronica oppure trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (spesometro transfrontaliero o esterometro). Per le operazioni di cui si tratta, la scelta fra i due adempimenti è dunque rimessa alla discrezionalità del cedente o prestatore. Nota bene Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 67 del 2019, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione - da parte di un soggetto non residenti ma identificato in Italia, nei cui confronti sia stata emessa fattura elettronica, e che faccia richiesta della copia cartacea - è necessario che il fornitore la stampi e ne attesti la conformità all’originale informatico sulla base dell’art. 23, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Ambito oggettivo I dati relativi alle operazioni devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione delle fatture. Secondo quanto indicato nel provvedimento del 30 aprile 2018, i dati da trasmettere sono i seguenti: a) i dati identificativi del cedente/prestatore; b) i dati identificativi del cessionario/committente; c) la data del documento comprovante l’operazione; d) la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione); e) il numero del documento; f) la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta, ovvero ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia di operazione. Tale comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali sono state emesse o ricevute fatture elettroniche. Come si trasmette l’esterometro La trasmissione dell’esterometro all’Agenzia delle Entrate deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso (per quanto concerne le fatture attive) oppure a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione (per quanto riguarda le operazioni passive). A questo riguardo, nel provvedimento del 30 aprile 2018 è stato opportunamente specificato che la data di ricezione del documento comprovante l’operazione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione, nel registro dell’art. 25, D.P.R. n. 633/1972, ai fini della liquidazione dell’IVA. In applicazione di questa regola, il primo invio dei dati sarebbe dovuto avvenire entro il 28 febbraio 2019. Tuttavia, con il D.P.C.M. 27 febbraio 2019 è stata differita al 30 aprile 2019 la trasmissione dell’esterometro relativo ai mesi di gennaio e di febbraio; entro la stessa data deve essere inviato anche quello relativo al mese di marzo. Nonostante la proroga, l’adempimento risulta particolarmente gravoso per i soggetti IVA e, come ricordato anche da Assonime nella circolare n. 10/2019, non sembra razionalmente giustificabile. Sarebbe pertanto opportuna una modifica legislativa volta a modificare la cadenza per l’invio dell’esterometro, trasformandola da mensile in semestrale o, addirittura, annuale.