Quota 100 rappresenta un ulteriore canale di pensionamento anticipato, sperimentale, che si aggiunge alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata che sono, invece, presenti nel nostro ordinamento in maniera strutturale. Giova rammentare come occorre abbinare due paletti minimi rappresentati da 62 anni di età (requisito anagrafico però non indicizzato alla speranza di vita) e 38 anni di contributi. Per il concreto pensionamento, una volta raggiunti i requisiti, è comunque necessario attendere la finestra mobile. Per i dipendenti privati e gli autonomi la finestra è di 3 mesi, mentre per i dipendenti pubblici la finestra è semestrale. I dipendenti pubblici hanno anche un obbligo di preavviso che ha un termine di 6 mesi. Per coloro che accedono al pensionamento con quota 100 si prevede il divieto di cumulo pensione-reddito, valido fino alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia (fanno eccezione i redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo di 5mila euro lordi annui). Ma come si atteggiano le prestazioni di previdenza complementare in caso di utilizzo di Quota 100 da parte dell’aderente? Il tema viene sviluppato in un recente approfondimento del Mefop che pone come necessaria premessa le indicazioni della COVIP contenute negli Orientamenti del 9 marzo 2011. Gli Orientamenti COVIP La Commissione di Vigilanza ricorda come l’art. 11, comma 2, del D- Lgs. n. 252/2005 dispone che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari conseguono il diritto alla prestazione di previdenza complementare al ricorrere di entrambe le condizioni prescindendo dall’effettiva erogazione degli stessi. Resta ovviamente rimessa alla libera determinazione dell’iscritto la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato. Quota 100 e prestazioni Il soggetto che accede al pensionamento con Quota 100 avendo maturato i requisiti previsti dal regime obbligatorio di appartenenza e avendo cessato l’attività per pensionamento anticipato, sottolinea il Mefop, potrà chiedere alternativamente o l’erogazione della prestazione in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che sarà erogata dai 62 anni fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia o l’erogazione della prestazione in capitale e in rendita secondo le regole previste all’art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 252/2005. Va ricordato come sulla base della normativa sono legittimati a richiedere la RITA i lavoratori che abbiano cessato l’attività lavorativa e a cui manchino non più di 5 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia purché siano in possesso di un requisito contributivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e i lavoratori disoccupati da più di 24 mesi cui manchino non più di 10 anni all’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza. Per entrambe le fattispecie è necessario avere il requisito di 5 anni di partecipazione a previdenza complementare. Quota 100 e previdenza complementare Sulla base degli Orientamenti COVIP del 9 marzo 2011 si ritiene possibile per l’iscritto che matura i requisiti per Quota 100 (al pari del soggetto che matura i requisiti per altre forme di pensionamento sia anticipato che di vecchiaia) accedere alla prestazione di previdenza complementare ordinaria da erogarsi in capitale e in rendita in base alle regole vigenti. Per l’accertamento dei requisiti il fondo pensione dovrebbe recuperare un’attestazione prodotta dall’iscritto circa gli anni di contribuzione di previdenza obbligatoria (es. estratto contributivo o certificazione dell’ente obbligatorio di appartenenza). E’ invece preclusa la RITA per cui la normativa prescrive come presupposto, al momento dell’attivazione, la cessazione dell’attività lavorativa. RITA e quota 100 Per quel che riguarda la compatibilità tra RITA e pensione anticipata, sottolinea il Mefop, non ci sono riferimenti normativi nè indicazioni COVIP che vietino il cumulo tra queste forme di prestazioni. Il fatto che l'interessato sia in pensione anticipata, esodo incentivato, fondo di sostegno al reddito non è un dato che il fondo acquisisce, viene osservato. Quest'ultimo si limita a ricevere l'attestazione della sussistenza dei requisiti dettati dalla normativa al momento dell'attivazione della rendita anticipata. Con riferimento alla previsione normativa che dispone in caso di Quota 100 il divieto di cumulo, il Mefop sottolinea come deve ritenersi che tale disposizione non contempli un divieto di cumulo con la RITA, trattandosi piuttosto di norma che si limita a vietare il cumulo con redditi derivanti da effettivo lavoro dipendente o autonomo da cui derivi obbligo di iscrizione a gestioni INPS.