Dopo questi primi mesi di gestazione, il sistema informatico messo in piedi dall’Agenzia delle Entrate si completa. A causa delle vicende che, a fine dicembre 2018, proprio alla vigilia del debutto della fatturazione elettronica obbligatoria, avevano creato non pochi problemi per le scarse tutele in materia di privacy, l’Agenzia delle Entrate aveva deciso di modificare repentinamente i propri servizi offerti gratuitamente ai contribuenti. In particolare, si era intervenuto sul servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In sintesi, tale servizio è stato confermato, ma solo per quei contribuenti che vi aderiscono esplicitamente. Cosa è necessario fare per poter fruire del servizio? Servizi per la memorizzazione delle fatture Prima che intervenissero i rilievi del Garante della Privacy, nel provvedimento 30 aprile 2018 era previsto, a cura dell’Agenzia delle Entrate, un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. A seguito di tale intervento, l’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento datato 21 dicembre 2018 prima e con un successivo provvedimento del 29 aprile 2019, successivamente, ha dovuto rivedere la sua impostazione, confermando il servizio solo per i contribuenti che vi aderiscono esplicitamente. In particolare, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, accessibile previa adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31 maggio 2019 (il termine era fissato inizialmente al 3 maggio 2019, ma poi è stato così prorogato con il provvedimento 29 aprile 2019). Gli operatori IVA possono effettuare l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari appositamente delegati. In presenza di adesione effettuata da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l’Agenzia delle Entrate memorizzerà i dati dei file delle fatture elettroniche e li renderà disponibili in consultazione esclusivamente al soggetto che ha effettuato l’adesione. Cosa accade nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2019 Nel periodo transitorio, che decorre dal 1° gennaio fino al 31 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche che la interessano in qualità di cedente/prestatore o cessionario/committente, in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali. Tale memorizzazione viene fatta esclusivamente al fine di realizzare le seguenti funzionalità: 1. acquisizione di alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture elettroniche (sono i c.d. dati fattura di cui al provvedimento del 21 dicembre 2018), che vengono estrapolati e raccolti dall’Agenzia delle Entrate in una banca dati separata e vengono trattati dalla stessa per le attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato mediante l’incrocio dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate; 2. realizzazione di un servizio facoltativo attraverso il quale si ha la possibilità di consultare o scaricare i file XML delle fatture emesse e ricevute attraverso SdI nella propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Il servizio dell’Agenzia delle Entrate Ed è proprio tale servizio che è subordinato all’adesione a uno specifico accordo di servizio pubblicato nella medesima area riservata entro la data del 31 maggio 2019 con la possibilità di aderire sino al 2 settembre 2019. Se si tratta di un titolare di partita IVA è possibile aderire anche attraverso intermediari delegati. Infatti, se il contribuente (o un suo delegato) aderisce all’Accordo l’Agenzia procederà alla memorizzazione di tutti i dati presenti nella fattura. Da ricordare che, in caso di adesione: - i dati oggetto del trattamento da parte dell’Agenzia delle Entrate sono tutti i dati presenti nella fattura; - il contribuente avrà a disposizione tutte le informazioni contenute nella fattura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio della fattura. Si fa notare che poiché il processo di fatturazione è un processo simmetrico, ai fini della memorizzazione del file xml della fattura da parte dell'Agenzia delle Entrate, è sufficiente che l'adesione sia stata effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente). Comunque, resta fermo che vengono resi disponibili in consultazione i file xml delle fatture elettroniche esclusivamente a chi abbia effettuato la predetta adesione al servizio. Cosa accade se non si aderisce al servizio Se non si effettua l’adesione: - i dati oggetto del trattamento sono solo i dati fattura; questi dati sono raccolti, archiviati e trattati al solo fine dell’esercizio delle attività istituzionali dell’Agenzia, in particolare per lo svolgimento delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato e puntuale che possono essere effettuati anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e in conformità ai relativi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia; - sono resi disponibili in consultazione esclusivamente i dati fattura fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. Pertanto, se non c’è l’adesione da almeno una delle parti - cedente/prestatore o cessionario/committente - l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario, cancella i dati dei file delle fatture elettroniche e memorizza esclusivamente i dati fattura. Tali dati possono essere consultati nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate anche dai soggetti delegati, mentre il cessionario/committente consumatore finale, se non aderisce al servizio non può consultare alcun dato. Si tratta di un aspetto di particolare importanza da tenere in debita considerazione prima di prendere qualsiasi decisione in merito. Infatti, se il consumatore finale non aderisce al servizio si troverà, di fatto, a non poter consultare nessuna fattura elettronica con tutte le conseguenze del caso considerato che, per questi soggetti, la copia cartacea che gli viene rilasciata, allo stato attuale, non assume nessun valore ai fini fiscali. Da ricordare, infine, che, sempre in caso di mancata adesione, l’Agenzia procede alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio 1° gennaio-31 maggio 2019 entro il 2 settembre 2019 e i soli dati di natura fiscale verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato, fino a che non saranno decorsi i termini per gli eventuali accertamenti - vale a dire entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento - ovvero definiti gli eventuali giudizi. In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.