Fino al 30 aprile 2019 è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. La richiesta deve essere presentata, in modalità esclusivamente telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello IVA TR. Ai fini della presentazione della richiesta di rimborso (o per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta) è necessario che nel trimestre di riferimento l’IVA a credito sia di importo superiore a 2.582,28 euro. Modalità e termini di esecuzione dei rimborsi sono i medesimi previsti per il rimborso annuale. Possono richiedere a rimborso il credito IVA trimestrale i soggetti: - che hanno esercitato (in via prevalente ovvero esclusiva) attività che sono soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; - che hanno effettuato operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate; - che hanno effettuato nel corso del trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili; - non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che sono stati identificati direttamente ovvero che hanno nominato un rappresentante residente all’interno del territorio dello Stato; - che hanno effettuato nel corso di un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti all’interno del territorio dello Stato italiano, operazioni attive per un importo superiore al 50% dell’ammontare complessivo delle operazioni attive. I requisiti sopra descritti devono sussistere nell’arco dello specifico trimestre di riferimento. L’obbligo di presentazione della garanzia è previsto solo nell’ipotesi in cui l’importo da richiedere a rimborso (ovvero da utilizzare in compensazione) ecceda la soglia di 30.000 euro.