A seguito delle modifiche previste dal decreto fiscale 2019 (D.L. n. 119/2018), che è intervenuto sul testo dell’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, i contribuenti possono far retroagire la detrazione IVA nel periodo di liquidazione durante il quale l’imposta è divenuta esigibile. L’operazione potrebbe non essere sempre agevole e richiede che il software utilizzato dal contribuente sia “adeguato” alla modifica normativa. In buona sostanza, nel momento in cui il contribuente registra il documento di acquisto in un mese diverso (successivo) rispetto a quello in cui intende esercitare il diritto alla detrazione, deve utilizzare una funzione che consenta di recepire la “retrodatazione” degli effetti. In alcuni casi, però, i software in commercio non consentono di avvalersi di tale funzionalità, con la conseguente perdita del diritto di retrodatare l’esercizio del diritto. Non è possibile invece, al fine di conservare il vantaggio, retrodatare la registrazione della fattura di acquisto in un momento precedente rispetto a quello di effettiva ricezione del documento. L’eventuale irregolarità sarà immediatamente riscontrabile in quanto il Sistema di Interscambio consente la perfetta tracciabilità di ogni operazione e quindi anche della data di ricezione di ogni documento di acquisto. La retrodatazione della detrazione dell’IVA Con la circolare n. 1/E del 2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito quali siano le condizioni che rendono legittimo l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA. Secondo l’Amministrazione finanziaria devono coesistere due condizioni. In primis il tributo deve essere esigibile secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso l’esigibilità coincide con il momento di effettuazione dell’operazione. Inoltre, è anche necessario che il contribuente sia materialmente in possesso della fattura di acquisto. Secondo le prime indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, se il contribuente acquirente/committente entra in possesso della fattura di acquisto nel mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, il diritto alla detrazione può essere esercitato solo con decorrenza dal periodo di liquidazione in cui è entrato materialmente in possesso del documento. Ad esempio Se la merce viene consegnata in data 31 gennaio e la fattura, emessa in corrispondenza della predetta data, arriva a destinazione dell’acquirente il 2 febbraio successivo, la detrazione dell’IVA potrà essere esercitata con decorrenza dal periodo di liquidazione di febbraio. Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate risulta ora superata a seguito del nuovo art. 1, D.P.R. n. 100/1998. La novella dispone che “entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”. Ad esempio La fattura ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese successivo, nell’esempio il 2 febbraio, consente di far retroagire la detrazione dell’IVA nel periodo di liquidazione di gennaio. È necessario, però, durante la fase di registrazione del documento di acquisto in un periodo successivo rispetto a quello in cui si intende esercitare la detrazione del tributo, impartire al software un comando che consenta di beneficiare della retrodatazione dei relativi effetti. Le funzionalità del software e la registrazione delle fatture di acquisto Una delle due condizioni previste dalla legge per beneficiare della retrodatazione degli effetti della detrazione consiste nella registrazione del documento di acquisto ricevuto (nel mese successivo) entro il giorno 15. Il software contabile dovrà essere in grado di recepire le istruzioni del contribuente che, nonostante abbia effettuato la registrazione del documento nel libro degli acquisti (art. 25, D.P.R. n. 633/1972), chiede di anticipare la detrazione del tributo al periodo di liquidazione precedente. Alcuni software di contabilità non consentono la gestione delle registrazioni nei termini descritti. In tale ipotesi non è possibile avvalersi della novità in rassegna e quindi beneficiare della retrodatazione degli effetti. Al fine di individuare una soluzione che consenta di superare il problema non è possibile retrodatare la materiale registrazione del documento (ricevuto successivamente), quindi procedere all’annotazione in corrispondenza di una data precedente a quella in cui la fattura di acquisto è stata materialmente ricevuta. La circostanza che l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 individui la data “limite” del 15 del mese successivo per effettuare la registrazione contabile della fattura di acquisto non consente di far retroagire la data di registrazione in un periodo precedente durante il quale la fattura di acquisto non era materialmente arrivata a destinazione dell’acquirente/committente. Tornando all’esempio precedente Se la fattura di acquisto perviene al destinatario il 2 febbraio, non sarà possibile effettuare la registrazione del documento entro il 31 gennaio precedente. Il Sistema di Interscambio è in grado di tracciare ogni operazione e risulterebbe evidente l’irregolarità commessa, cioè la materiale registrazione della fattura di acquisto prima ancora di entrarne in possesso. Sul punto non vale neppure osservare che gli effetti conseguenti alla retrodatazione della registrazione sarebbero del tutto equivalenti a quelli che si verificherebbero laddove il contribuente effettuasse la registrazione del documento entro il giorno 15 del mese di ricevimento retrodatando, però, l’esercizio del diritto alla detrazione. La violazione sembrerebbe essere squisitamente formale, ma se costantemente ripetuta nel tempo potrebbe “ostacolare” l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Per tale ragione la soluzione non sembra possa essere correttamente sostenuta.