In materia di antiriciclaggio, anche la banca può giovarsi dell'applicazione retroattiva e d'ufficio, da parte della Cassazione, delle sanzioni previste dal Dlgs n. 90 del 2017 se più favorevoli. La nuova normativa che attua la direttiva (UE) 2015/849, può dunque applicarsi anche ai procedimenti in corso, e nonostante le sanzioni siano già state comminate, qualora tenuto conto dei nuovi parametri esse risultino nel complesso meno penalizzanti per chi ha commesso l'illecito. Persona fisica o anche giuridica. Lo ha stabilito la Suprema corte, sentenza n. 11774 del 6 maggio 2019, giudicando sul caso di una omessa segnalazione di operazioni sospette da parte di Unicredit. IL FATTO Nel 2010 il Ministero dell'Economia aveva sanzionato il direttore della banca e, in via solidale, l'istituto, per 42mila euro per via del mancato alert in merito a «ripetute e consistenti operazioni bancarie» svolte nel corso del 2004 da parte di un cliente. Proposto ricorso, prima il tribunale di Bergamo e poi la Corte di appello di Brescia avevano dichiarato la prescrizione nei confronti del dirigente ma non della banca. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE Una lettura fatta propria dalla Cassazione secondo cui «l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione». L'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione, precisa la decisione, conserva però l'azione di regresso. Riguardo poi i tempi della contestazione nei confronti della banca, la sentenza ricorda che «l'accertamento da cui fare decorrere il termine per la notifica della contestazione si ha allorché la amministrazione non solo ha avuto contezza degli elementi posti a base della contestazione (nella specie, mediante appunto l'autorizzazione del PM all'utilizzo dei dati raccolti nel procedimento penale), ma li ha altresì coordinati e verificati». E dunque non vi era stato alcuno sforamento dei tempi per quanto riguarda l'istituto. Tornando alla applicazione del favor rei, la Cassazione, richiamando i precedenti nn. 20647 e 20648 del 2018 che avevano sciolto positivamente il dubbio relativo ad un caso analogo (relativo però a due manager bancari) in cui discuteva della possibilità di applicare la nuova normativa alle violazioni antecedenti il Dlgs 90/2017, ha affermato che «in materia di sanzioni amministrative, le norme sopravvenute nella pendenza del giudizio legittimità che dispongano retroattivamente un trattamento sanzionatorio più favorevole devono essere applicate anche d'ufficio dalla Corte di cassazione, atteso che la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione». «Né - prosegue - tale conclusione contrasta con i principi in materia di rapporto fra jus superveniens e cosa giudicata». Per cui, conclude la sentenza, si impone «il rinvio alla Corte territoriale perché valuti se, in relazione all'illecito commesso dalla Banca ricorrente, debba ritenersi in concreto più favorevole il regime sanzionatorio di cui al decreto legge n. 143/1991 o quello di cui al decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90/2017 e, in questa seconda ipotesi, ridetermini il trattamento sanzionatorio alla stregua della normativa sopravvenuta».