La disposizione dettata dall’art. 18 del disegno di legge sulle semplificazioni fiscali, attualmente al vaglio della Camera, fornisce importanti chiarimenti, su cui vale la pena soffermarsi, riguardanti il tema della conferibilità dello ius postulandi a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione in capo a difensori del libero foro. A riguardo, la disposizione stabilisce che “l’art. 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione di cui all’art. 43, comma quarto, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocino”. In altri termini, la disposizione in esame chiarisce che al di fuori di tutte quelle controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell’Avvocatura dello Stato, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi indifferentemente, anche innanzi alla magistratura tributaria, del proprio personale interno avuto riguardo della relativa capacità operativa, o di legali del libero foro selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici senza dover adottare un’apposita delibera (ovvero quella condizione necessaria per stare in giudizio personalmente), da sottoporre agli organi di vigilanza. Rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione Si rammenta, a riguardo, che l’art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016 “autorizza” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio, ai sensi dell’art. 43 del R.D. n. 1611/1933, escluse le controversie dinanzi al Tribunale e al Giudice di Pace, per le quali può stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti, specificatamente “ delegati”, “salvo che [...] vengano in rilievo le questioni di massima o aventi notevoli rilievi economici” nel qual caso “l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa”. Tale formula fa esplicito riferimento all’art. 43 del R.D. n. 1611/1933, secondo cui “l’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti all’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o anche alla sola vigilanza dello Stato, sempre che sia stata autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento con regio decreto”. Da quanto sopra, dunque, si evince che il modello della difesa pubblica viene comunemente definita “facoltativa”, anziché obbligatoria come quella prevista per gli enti pubblici statali dall’art. 9 del R.D. n. 1611. Inoltre, il comma 8 dell’art. 1, D.L. n. 193/2016 prevede la possibilità per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione di “avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”. La giurisprudenza di merito Proprio sul tema della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il tramite di avvocati del libero foro, si rammenta che diverse sentenze di merito hanno per molto tempo affermato il principio secondo cui, per effetto della riforma del processo tributario di cui al D.Lgs. n. 156/2015, che ha modificato gli articoli 11 e 12, D.Lgs. n. 546/1992, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al pari di ogni altro Ufficio finanziario, deve stare in giudizio personalmente, non già a mezzo del difensore esterno alla propria struttura. Tale conclusione discende proprio dalla nuova formulazione dell’art. 11, D.Lgs. n. 546/1992, che disciplina la capacità di stare in giudizio (così come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015) secondo cui “l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante struttura territoriale sovraordinata” e quindi escludendo la rappresentanza in giudizio da parte di tutti quegli avvocati del libero foro. Tuttavia, nella maggior parte delle cause, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione continua a difendersi con avvocati esterni al proprio apparato, ovvero con avvocati del libero foro con la conseguenza che tutti quegli atti processuali dell’Agenzia delle Entrate, difesa da un avvocato del libero foro, posso essere dichiarati inammissibili o inesistenti per violazione del disposto normativo di cui al D.L. n. 193/2016. Alla luce di ciò, ci si è chiesto se tale comportamento possa considerarsi legittimo o se devono considerarsi nulli tutti quegli atti processuali svolti dall’Ufficio per il tramite di un avvocato esterno. La giurisprudenza di Cassazione Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 1992 del 24 gennaio 2019, la difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione spetta sempre a cura dell’Avvocatura dello Stato e, solo in via eccezionale, da parte di avvocati del libero foro con un esborso economico in termini di compensi professionali che, ove non adeguatamente giustificato nella deliberazione dell’ente, potrebbe dar luogo a profili di danno erariale. In altri termini i giudici di legittimità hanno affermato che anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in quanto ente pubblico deve prioritariamente avvalersi dell’Avvocatura dello Stato e che può ricorrere ad avvocati del libero foro solo in casi eccezionali e solo laddove abbia rispettato una specifica procedura (vedi anche Cass. n. 28684/2018). Secondo questo orientamento l’obbligo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di stare in giudizio a mezzo dell’Avvocatura dello Stato discenderebbe proprio in conseguenza della natura pubblicistica dell’ente, a nulla rilevando la modifica intervenuta con l’art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992. Semplificazioni fiscali: la norma interpretativa In conclusione, con il disposto dell’art. 18 del Pdl sulle semplificazioni fiscali, in discussione alla Camera, avente natura interpretativa dell’art. 1, comma 8, D.L. n. 193/2016, si compirebbe un passo importante, ponendo la parola fine al quel contrasto giurisprudenziale che per troppo tempo ha ritenuto inammissibile il mandato conferito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a un difensore esterno, dovendo questa avvalersi esclusivamente o di propri dipendenti o dell’Avvocatura dello Stato.