La Corte di Giustizia Ue è stata interpellata nella causa C-566/17 per fornire chiarimenti in merito al diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) gravante sull’acquisto di beni e servizi da parte dell’associazione dei comuni al fine della realizzazione sia di attività economiche, soggette all’IVA, sia di attività non economiche, che esulano dall’ambito di applicazione dell’IVA. IL FATTO Il giudice del rinvio chiede, in sostanza alla Corte, se l’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che osta ad una prassi nazionale che consente al soggetto passivo di detrarre la totalità dell’imposta che ha gravato a monte su spese miste, in ragione dell’assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale IVA assolta a monte che deve essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia Ue rileva che in base all’articolo 168 della direttiva IVA il soggetto passivo ha il diritto di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi dell’IVA dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo, nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. Infatti, la logica del sistema istituito dalla direttiva IVA poggia sulla neutralità, nel senso, che solo le imposte che hanno gravato a monte sui beni o sui servizi impiegati da un soggetto passivo per le sue operazioni soggette a imposta possono essere detratte. Non deve verificarsi la doppia imposizione. Nell’ipotesi in cui un soggetto passivo utilizzi beni e servizi per effettuare sia operazioni economiche che danno diritto a detrazione sia operazioni che non danno diritto a detrazione, vale a dire operazioni esenti, la normativa stabilisce regole per determinare la parte dell’IVA detraibile, che deve essere proporzionale all’importo relativo alle operazioni economiche soggette ad imposta del soggetto passivo. La determinazione dei metodi e dei criteri di ripartizione degli importi dell’IVA assolta a monte tra attività economiche e attività non economiche rientra nel potere discrezionale degli Stati membri. Nella causa in esame, dalla decisione di rinvio risulta che, nel corso degli esercizi fiscali di cui al procedimento principale, la legislazione in vigore in Polonia non conteneva norme specifiche relative ai criteri e ai metodi di ripartizione, tra attività economiche e non economiche, dell’IVA assolta a monte a titolo di spese miste. Fondandosi su tale assenza di disciplina nazionale, l’associazione dei comuni sostiene dinanzi al giudice del rinvio che non può esserle imposto di effettuare una tale ripartizione e che, di conseguenza, essa avrebbe il diritto di detrarre integralmente l’imposta gravante su tale tipo di spese. La Corte ritiene che l’assenza, nella normativa di uno Stato membro, di regole specifiche relative ai criteri e ai metodi di ripartizione, tra attività economiche e non economiche, dell’IVA assolta a monte non può influenzare la portata del diritto a detrazione di cui all’articolo 168 della direttiva IVA. In assenza di regole specifiche, espressamente previste dalla normativa tributaria applicabile, sui criteri e sui metodi di ripartizione dell’IVA assolta a monte tra attività economiche e non economiche, il soggetto passivo può sempre ottenere dalle autorità fiscali nazionali competenti un parere in materia fiscale che analizza la sua situazione particolare e gli indica le modalità per una corretta applicazione della legge. Alla luce di quanto rilevato la Corte di Giustizia UE dichiara dunque che una prassi nazionale non può consentire al soggetto passivo di detrarre la totalità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato a monte sull’acquisto di beni e di servizi da parte di quest’ultimo al fine di effettuare sia attività economiche, soggette all’IVA, sia attività non economiche, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA, in ragione dell’assenza, nella normativa tributaria applicabile, di regole specifiche sui criteri e sui metodi di ripartizione che consentano al soggetto passivo di determinare la quota di tale IVA assolta a monte che dovrebbe essere considerata collegata, rispettivamente, alle sue attività economiche e alle sue attività non economiche.