Le funzioni degli ISA non si discostano di molto da quelle dei precedenti studi di settore, ossia sono volti a determinare, tramite l’elaborazione dei dati contabili ed extracontabili forniti dal contribuente, degli indici di normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale del singolo contribuente. In funzione del risultato conseguito dalla singola elaborazione rispetto al risultato atteso per lo specifico settore di attività, il contribuente riceve l’assegnazione di un punteggio di affidabilità fiscale, che può variare da un minimo di 1 ad un massimo di 10. Al contribuente che consegue un basso indice di affidabilità è consentita la possibilità di incrementare il risultato conseguito tramite l’indicazione di ulteriori componenti positivi rispetto a quelli risultanti dalle proprie scritture contabili, effettuando una sorta di “adeguamento” dei vecchi studi di settore. I maggiori ricavi indicati consentono di migliorare l’indice di affidabilità e, di conseguenza, fruire di varie agevolazioni premiali in funzione del valore conseguito. Tali maggiori componenti, tuttavia, concorrono anche alla determinazione delle base imponibile di imposte sui redditi, IRAP e del volume d’affari IVA. Quali vantaggi? A seconda del livello di affidabilità conseguito, al contribuente vengono riconosciute, in base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 126200/2019 del 10 maggio 2019, volto a individuare la gradazione dei benefici in funzione del livello d’affidabilità conseguito, le seguenti agevolazioni: - esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP; - esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui; - esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini delle società in perdita sistematica; - esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; - riduzione del periodo di accertamento di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità conseguito, limitatamente al reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo; - esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Chi è tenuto ad applicare gli ISA Gli ISA si applicano agli esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo, sempre che per l’attività prevalente da questi esercitata risulti approvato uno specifico modello ISA. In analogia con gli studi di settore il singolo contribuente è chiamato a determinare, in presenza dell’esercizio di più attività, la propria attività prevalente per l’annualità oggetto di dichiarazione ed applicare il modello ISA a questa confacente. A tal fine si evidenzia che: a) l’individuazione del modello ISA avviene in base al codice attività secondo la tabella ATECO 2007; b) l’attività prevalente è costituita dall’attività per cui nel periodo d’imposta si è conseguito il maggior ammontare di ricavi o compensi afferenti alla medesima categoria reddituale; c) ove sia prevista una diversa modalità di determinazione dell’attività prevalente questa viene fornita nelle istruzioni specifiche al singolo modello ISA; d) in presenza del contemporaneo svolgimento di un’attività d’impresa e di lavoro autonomo si deve individuare l’attività prevalente esercitata per entrambe le categorie di reddito e: - (se le due attività prevalenti rientrano nel medesimo modello ISA) compilare sia il modello relativo all’attività d’impresa (quadro F) sia quello dell’attività di lavoro autonomo (quadro G); - (se le due attività prevalenti rientrano in due distinti modelli ISA), applicarli entrambi. Chi non è tenuto ad applicare gli ISA Non sono tenuti ad applicare i modelli ISA i contribuenti che: - svolgono un’attività prevalente per cui non risulta approvato un modello ISA; - hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta; - hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta; - dichiarano ricavi (ex art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c, d ed e), o compensi (ex art. 54, comma 1, TUIR) di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA; - non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività; - si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; - esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati. In tale ipotesi è comunque richiesta la compilazione e l’invio del modello ISA; - hanno una categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l‘ISA; Risultano, inoltre, esclusi: - gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione; - le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ex art. 86, D.Lgs. n. 117/2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea; - le imprese sociali. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione europea; - le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi; - i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U; - le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U. Periodo di non normale svolgimento dell’attività In merito alla causa di esclusione per l’esistenza di condizioni di non normale svolgimento dell’attività le istruzioni alla parte generale dei modelli ISA propongono, a titolo esemplificativo le seguenti situazioni che, ove realizzate, consentono al contribuente di invocare la condizione di esclusione: - il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare; - il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale; Ad esempio Perché la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti alla volontà dell’imprenditore; non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività; è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi. - il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività; - il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda; - il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA; - la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata; Ad esempio È il caso di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l’attività “Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria” (compresa nell’ISA AM21U) e da maggio in poi quella di “Trasporto con taxi” (compresa nell’ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata qualora l’attività cessata e quella iniziata siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA. - per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari; - nel caso di eventi sismici. 1) se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso; 2) se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo; 3) per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto; 4) per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto. Come si compilano i modelli ISA Per quanto attiene alla compilazione dei modelli ISA le istruzioni alla parte generale comune a tutti i modelli, salvo le specifiche deroghe previste dalle istruzioni del singolo modello, rammentano che: - i dati richiesti sono riferiti alla data di chiusura del periodo d’imposta del contribuente; Nota bene Il generico riferimento alla data del 31 dicembre va interpretata dai soggetti con esercizio non solare come riferimento alla data di chiusura del proprio periodo d’imposta. - i dati contabili da indicare nei quadri dedicati ai dati strutturali vanno assunti prescindendo dal relativo trattamento fiscale di tali poste, salvo che non sia diversamente specificato dalle istruzioni del singolo modello. I dati da imputare nel quadro F o G, a seconda della tipologia di reddito conseguita devono, invece, essere assunti con riferimento alla normativa fiscale, in quanto il valore del reddito o perdita d’esercizio conseguita risultante da quale quadro deve combaciare con il risultato di cui al quadro RF o RG del modello Redditi. Limitatamente al valore delle rimanenze iniziali e finali da indicare nel quadro F, tuttavia, viene richiesta l’indicazione del valore delle rimanenze effettivamente giacenti in magazzino anche ove i relativi costi siano stati precedentemente integralmente dedotti nel periodo d’imposta d’acquisto, in ottemperanza alle disposizioni previste per il regime dei minimi, di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o di quello semplificato; - il riferimento al sostenimento delle spese va, comunque, assunto in relazione al principio generale di imputazione delle componenti negative previsto per la tipologia di reddito conseguita. Come presentare i modelli ISA I contribuenti tenuti alla compilazione del modello ISA sono tenuti ad inviarlo all’Agenzia delle Entrate unitamente alla dichiarazione dei redditi modello Redditi. In caso di omessa presentazione del modello ISA o di compilazione con dati errati, incompleti o inesatti trova applicazione la sanzione pecuniaria da 250 a 2.000 euro. Prima di procedere a contestare la violazione, tuttavia, è cura dell’Agenzia delle Entrate invitare il contribuente a presentare il modello omesso o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Si evidenzia che ai fini della graduazione della sanzione comminabile l’Agenzia tiene conto del comportamento adottato dal contribuente. In ipotesi di mancato invio del modello ISA, anche a fronte del successivo invito a presentarlo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la stessa potrà procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA.