L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 140 del 14 maggio 2019 riguardante il passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario. Orbene il dubbio interpretativo sollevato verteva sulla possibilità di transitare nel 2019 dal regime fiscale di vantaggio direttamente al regime forfetario. Il regime forfetario ha gradualmente sostituito tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, anche al fine di superare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili, tra i quali anche il regime fiscale di vantaggio, consentendone per quest’ultimo il mantenimento fino al compimento dell’intero periodo agevolato. I due regimi hanno caratteristiche in parte diverse: - il regime di vantaggio vuole favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, favorire la costituzione di nuove imprese; - il regime forfetario è destinato, in generale, alle persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro. Sono in ogni caso due regimi naturali, applicabili dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme di riferimento, salvo opzione per il regime ordinario. Per tale ragione si ha una sorta di “continuità/consecutività” che porta ad ammettere il naturale passaggio da un regime all’altro per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo. Occorre evidenziare che non si applica la normativa nella parte in cui obbligava coloro che uscivano dal regime di favore per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime dei forfetari che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche. Infine, diversamente dal regime di vantaggio, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito o si verifica taluna delle cause ostative o a seguito di apposita opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.