La controversia del socio e quella della società di persone sono autonome ai fini della definizione agevolata. Ne consegue che il primo potrà condonare la sua lite, anche se la società non dovesse presentare alcuna istanza. Una volta presentata la domanda e verificata sommariamente la congruità del pagamento della prima rata, le Entrate d’ufficio dispongono la sospensione degli affidamenti all’agenzia delle Entrate-Riscossione. Inoltre, le controversie per le quali, alla data del 24 ottobre 2018, pendevano i termini per la riassunzione in Ctr, si definiscono con il versamento del 90% dell’imposta in contestazione. Infine, i rapporti processuali relativi agli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro sono definiti da uno solo dei coobbligati: la sanatoria così perfezionata estende i suoi effetti a favore di tutti gli altri. Sono i principali chiarimenti forniti dalle Entrate alle domande pervenute in occasione del forum organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili. Una questione di grande rilevanza riguarda proprio le liti che coinvolgono soci e società partecipate. Il problema riguarda in realtà non solo le società di persone ma anche le società di capitali a ristretta base. Il caso è quello di un socio di società di persone che vorrebbe effettuare la definizione mentre la società non può definire nulla, perché nell’atto di accertamento non vi sono imposte richieste. L’agenzia ha risposto, correttamente, che il socio può senz’altro chiudere la lite, poiché le liti in esame «ai soli fini della definizione agevolata sono da considerarsi come liti autonome». Viene da chiedersi cosa accadrebbe nel caso opposto, cioè qualora la società effettuasse il condono mentre il socio proseguisse la controversia. Proprio l’autonomia delle posizioni, nel contesto della sanatoria, unitamente alla circostanza che la definizione determina la cessazione della materia del contendere, dovrebbe indurre a ritenere che la lite del socio non possa in alcun modo considerarsi pregiudicata dalla sanatoria della società. Il giudice dovrebbe dunque stabilire, in piena autonomia, la fondatezza della rettifica del reddito d’impresa, in sede di valutazione del reddito di partecipazione (se società di persone) o di capitale (se società di capitali) del socio. Se la controversia è stata cassata con rinvio e, al 24 ottobre 2018, pendono ancora i termini per la riassunzione, le Entrate confermano che la definizione si ottiene con il pagamento del 90% dell’imposta accertata. Si applica così, in via analogica, il criterio valevole per il contenzioso davanti alla Ctp. In presenza di impugnazioni di avvisi di liquidazione delle imposte indirette sui trasferimenti, derivanti dal diniego delle agevolazioni sull’acquisto della prima casa, la sanatoria può essere perfezionata da uno qualsiasi dei coobbligati (nel caso di specie, i coniugi). Trattandosi di obbligazione solidale, infatti, il debito tributario è unico per tutti i soggetti passivi. Per l’effetto, la sanatoria eseguita da uno di essi vale per tutti gli altri. Un’altra importante conferma riguarda gli effetti della definizione sull’esecuzione degli atti impugnati. Nella disciplina di legge non vi è alcuna regolamentazione delle attività di recupero coattivo dell’agenzia delle Entrate Riscossione nelle more dell’esame delle domande di condono. Al riguardo, si rileva che gli uffici, dopo aver ricevuto l’istanza di sanatoria ed aver delibato sommariamente la congruità del pagamento effettuato, automaticamente disporranno la sospensione degli affidamenti e non ne faranno di nuovi. Si precisa da ultimo che nella compilazione della domanda occorre indicare i dati riferiti all’organo presso il quale pende la lite e non quelli correlati alla sentenza assunta a base del calcolo delle somme da pagare. Il set dei documenti di prassi si completa con la risposta da interpello n. 141 dell’agenzia delle Entrate che amplia il perimetro delle somme scomputabili dalla definizione (clicca qui per leggere l’approfondimento). Nel caso descritto dal contribuente, si è al cospetto di una controversia derivante dal mancato riconoscimento del ravvedimento, in quanto posto in essere in contemporanea con la notifica dell'atto impositivo. Il contribuente chiede pertanto di sapere se sono scomputabili dalla sanatoria le somme pagate in sede di ravvedimento. La risposta delle Entrate è positiva, malgrado la norma menzioni unicamente gli importi corrisposti in pendenza di giudizio. L’unico limite è ovviamente rappresentato dal divieto di rimborso delle eccedenze.