Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato il D.M. 10 maggio 2019 riguardante gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate. Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede in via generalizzata che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto ed assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivisostituiscono gli obblighi di registrazione. Occorre evidenziare che la nuova normativa si applica già a decorrere dal 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro. La disposizione richiamata pone quindi una regola di ordine generale, in base alla quale tutti i soggetti memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Lo stesso articolo prevede, però, la possibilità per il Ministero dell’Economia e delle finanze di adottare dei decreti per individuare specifici casi di esonero, in ragione dell’attività esercitata. Operazioni esonerate Il 12 aprile 2019 il MEF ha avviato una consultazione pubblica con le associazioni di categoria che si è conclusa in data 26 aprile, volta proprio all’individuazione di specifici esoneri, che saranno previsti nella sola fase di prima applicazione della nuova normativa, per superare gradatamente il ricorso ai documenti fiscali oggi in uso, sostitutivi della fattura, e per giungere così ad una uniforme modalità digitale di certificazione dei ricavi. Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce (art. 1) che l’obbligo di memorizzazione elettronica telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica: - alle operazioni attualmente escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tra cui rientrano i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione; - alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; - fino al 31 dicembre 2019, a prescindere dal volume d’affari del soggetto che le pone in essere, alle operazioni collegate e connesse a quelle indicate nelle prime due ipotesi; nonché alle operazioni marginali rispetto a quelle indicate nelle prime due ipotesi o rispetto a quelle per cui è obbligatoria l’emissione della fattura, che rappresentino una quota non superiore all’un per cento del volume d’affari dell’anno 2018; - alle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere su mezzi di trasporto durante tragitti internazionali, come ad esempio le cessioni a bordo di navi nel corso di crociere internazionali o a bordo di aereo o treno con trasporto internazionale. Il D.M. 10 maggio 2019 chiarisce però che queste operazioni continuano ad essere annotate nel registro dei corrispettivi e che in ogni caso è possibile scegliere di effettuare comunque la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Cessioni di benzina Per le cessioni di benzina o gasolio utilizzati come carburanti per motori e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, rimane ferma la normativa che impone già la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. In ogni caso per le operazioni marginali fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati dall’obbligo telematico per le operazioni, diverse da cessioni di benzina o gasolio, i cui compensi o ricavi non superino l’un per cento del volume d’affari del 2018. Estensione dell’obbligo Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze esplicita all’art. 3 il carattere provvisorio degli esoneri individuati: con successivi decreti saranno individuate le date a partire dalle quali gli esoneri verranno meno. In definitiva, si tratta di esoneri previsti nella sola fase di prima applicazione, poiché l’obiettivo finale è quello di superare in via graduale il ricorso ai documenti fiscali attualmente in uso per addivenire ad una unica modalità digitale di certificazione dei compensi.