Dal 1° luglio 2019 entra in vigore l’obbligo, previsto dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, in base al quale i soggetti passivi IVA, che effettuano operazioni nell’ambito del commercio al minuto o assimilate e che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro, devono garantire la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo in questione decorre dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto ed i soggetti assimilati. I soggetti che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno quindi dotarsi, entro il 1° luglio, delle apparecchiature necessarie a gestire il nuovo adempimento. Il nuovo obbligo andrà a sostituire le tradizionali modalità di certificazione dei corrispettivi, mediante il rilascio della ricevuta o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Al riguardo va dato atto che il D.M. 10 maggio 2019, in attuazione delle disposizioni previste dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, identifica i soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono considerarsi esclusi dal nuovo adempimento. In particolare, in fase di prima applicazione, l’obbligo di invio telematico dei dati dei corrispettivi non riguarderà le operazioni di cui all’art. 2, D.P.R. n. 696/1996 (ad esempio, cessioni di quotidiani e periodici, tabacchi, etc.), nonché le operazioni di cui al D.M. 13 febbraio 2015 (prestazioni di servizi rese dai concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e al D.M. 27 ottobre 2015 (servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici rese nei confronti di privati). Rientrano nel perimetro delle operazioni escluse anche le prestazioni di trasporto pubblico certificate dai relativi titoli di viaggio. Come si calcola il volume d’affari La norma non detta criteri specifici per il computo del volume d’affari. Conseguentemente occorre fare riferimento alla nozione dettata dall’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972, ossia all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo IVA, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare, tenendo conto delle relative variazioni. Il punto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione n. 47/E dell’8 maggio 2019, ha sottolineato che nel caso di soggetti che svolgono sia attività di commercio al minuto, sia attività soggette a fatturazione, la soglia deve essere verificata sulla base del volume d’affari complessivo del soggetto passivo IVA, e non soltanto sulla parte riferita ad operazioni rese nell’ambito del commercio al minuto. La stessa risoluzione ha poi chiarito che, dovendosi fare riferimento al volume d’affari conseguito nell’anno precedente, i soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2019sono automaticamente esclusi dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi, ferma restando la possibilità di effettuare l’invio dei dati su base volontaria. Come effettuare memorizzazione e trasmissione dei dati Sul piano operativo la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri deve essere effettuata secondo le modalità definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019. L’adempimento può essere assolto avvalendosi degli appositi registratori telematici individuati dal provvedimento del 2016 per garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati oppure, in alternativa, utilizzando una procedura web che sarà messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Registratore telematico Nel primo caso il commerciante dovrà far attivare il registratore dai soggetti autorizzati, in modo che l’apparecchio venga censito e reso identificabile mediante l’attribuzione di un QRcode. Le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione dei registratori telematici dovranno essere comunicate telematicamente al sistema dell’Agenzia delle Entrate da parte del registratore stesso. Con la risposta a interpello n. 139 del 14 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i commercianti al minuto che si siano dotati dei nuovi registratori telematici non sono tenuti a metterli in servizio anteriormente all’entrata in vigore del relativo obbligo (1° luglio 2019 oppure 1° gennaio 2020) essendo possibile attivarli preventivamente, senza la messa in servizio, continuando a certificare le operazioni al dettaglio mediante scontrino o ricevuta fiscale. Nella risposta è stato inoltre chiarito che la messa in servizio potrà comunque avvenire prima dell’entrata in vigore dell’obbligo a condizione che, in presenza di più punti vendita, siano garantite modalità uniformi di certificazione dei corrispettivi. Certificazione della conformità Il provvedimento n. 82017/2016 prevede specifici obblighi in capo ai commercianti al minuto che operano con almeno tre punti cassa per singolo punto vendita e che intendono trasmettere i dati dei corrispettivi mediante un unico registratore telematico. Per tali soggetti è infatti obbligatorio richiedere la certificazione della conformità dei processi amministrativi e contabili. Il processo di controllo richiede che, giornalmente, sia prodotto un documento contenente il riepilogo per totali dei rapporti dei singoli punti cassa di ciascun punto vendita, nonché un report di dettaglio che consenta la quadratura e la verifica dei corrispettivi. Tale certificazione avrebbe dovuto originariamente essere richiesta obbligatoriamente ad una società di revisione, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento n. 99297/2019, potrà essere effettuata da qualsiasi soggetto iscritto nel registro dei revisori legali. La conformità dei processi amministrativi e contabili, nonché dei sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere attestata con cadenza almeno triennale. Procedura web La memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa sarà fruibile anche su dispositivi mobili e consentirà anche di generare il documento commerciale idoneo, ai sensi del D.M. 7 dicembre 2016, a certificare l’acquisto effettuato. L’invio avverrà mediante la predisposizione di un file XML che verrà generato tramite il registratore e sigillato elettronicamente, al momento della chiusura di cassa giornaliera. Tale comunicazione deve essere effettuata anche in mancanza di movimentazioni giornaliere.