Spese di giustizia: gratuito patrocinio anche per la negoziazione assistita

Possibile accedere al gratuito patrocinio anche nel caso di negoziazione assistita, quando questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un accordo

Spese di giustizia: gratuito patrocinio anche per la negoziazione assistitaIl Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato ieri un disegno di legge che introduce modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Al fine di dare piena attuazione all’art. 24, terzo comma, della Costituzione, che garantisce il diritto di difesa anche ai non abbienti, si adegua l’istituto del gratuito patrocinio alla evoluzione delle procedure, introducendo la possibilità di accedervi anche nel caso di negoziazione assistita, quando questa sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un accordo.

Tale limitazione all’accesso si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di accordi in funzione deflattiva del contenzioso.

Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, ha anche approvato un disegno di legge che introduce modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria.

Il testo ha l’obiettivo di raggiungere una più razionale e funzionale gestione della figura del magistrato onorario e recepisce alcune delle indicazioni scaturite dal Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministro della giustizia del 21 settembre 2018, per migliorare le condizioni della magistratura onoraria.

Tra le novità: si restringe il regime delle incompatibilità dei magistrati onorari di cui all’art. 5 in relazione ai casi di rapporti di parentela, affinità e coniugio tra magistrato onorario e il “familiare” esercente la professione forense; si estende parzialmente ai magistrati onorari la disciplina di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di consentire l’assegnazione ad altra sede per assistere un familiare con disabilità; si modificano le modalità di pagamento delle indennità dei magistrati onorari, stabilendo una cadenza bimestrale al posto di quella trimestrale.

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