Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento - nel caso in cui sussista l'invalidità della relata della notifica – anche attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14213 del 24 maggio 2019. Il principio appena espresso - si legge nel provvedimento - non osta con l'ultima parte del comma 3, dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – (impugnabilità prevista da tale norma) non costituisca l'unica possibilità di fare valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di fare valere l'invalidità stessa anche prima, poiché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compromesso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. Altro elemento interessante affrontato dai Supremi giudici consiste nel fatto che pur rilevando che tra ente impositore ed agente per la riscossione non sussiste litisconsorzio necessario di natura sostanziale, ben potendo partecipare al giudizio, nell'ipotesi in cui si contesti non soltanto la regolarità dell'azione di riscossione ma anche la fondatezza nel merito della pretesa impositiva, indifferentemente l'uno o l'altro, altrettanto indubbio è che il vincolo di litisconsorzio avesse nella specie natura prettamente processuale, così da imporre che il giudizio di appello si svolgesse nei confronti di tutte indistintamente le parti del primo grado.