Le agevolazioni contributive che spettano alle aziende prevedono la sussistenza di determinati requisiti del lavoratore che si sta assumendo che consistono generalmente nel possesso di un particolare status di lavoratore (ad esempio disoccupato o inoccupato da un determinato periodo, soggetto svantaggiato, disabile, ecc.). A volte a questi requisiti si affiancano ulteriori requisiti soggettivi relativi alle persone assunte (ad esempio “donne”, “giovani”, “lavoratori anziani”, ecc.). Conoscere la combinazione tra questi requisiti è utile per il datore di lavoro per sapere se la persona che si intende assumere porta o meno in dote una agevolazione contributiva. Ciò non è però sufficiente per le imprese in quanto alcune scelte del legislatore non facilitano l’accesso ai benefici a causa delle condizioni richieste, diverse da agevolazione ad agevolazione, che mettono a rischio l’impresa alla restituzione dell’agevolazione fruita per aver violato una delle tante condizioni stabilite. Evidenziamo la complessità delle condizioni di accesso portando ad esempio l’assunzione agevolata dei giovani NEET, il cui beneficio è già operativo ed è stato illustrato dall’INPS con la circolare n. 54 del 17 aprile 2019. Soggetti interessati Nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (Decisione C(2014)4969 dell’11/07/2014) è stato istituito l’incentivo “Occupazione Giovani - NEET”, destinato a favorire l’occupazione di giovani disoccupati che non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, aderenti al programma “Garanzia giovani”. Sono ammessi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati. Possono fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro privati, anche non imprese, comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto di lavoro in forma subordinata e le imprese di somministrazione, che, senza esservi tenuti, assumano giovani disoccupati registrati al “Programma Garanzia Giovani”. Tipologia di rapporto di lavoro L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 per le assunzioni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la provincia autonoma di Bolzano. Spetta ai datori di lavoro che assumano i giovani con una delle seguenti tipologie contrattuali: - contratto a tempo indeterminato, anche in caso di lavoro a tempo parziale; - contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo non è riconosciuto per le trasformazioni a tempo indeterminato. Il beneficio può essere concesso una sola volta per ciascun lavoratore. Non è possibile rilasciare una nuova autorizzazione ad altro datore di lavoro a prescindere dalla durata e dalla causale di cessazione del rapporto di lavoro. L’agevolazione spetta anche se l’assunzione avviene a scopo di somministrazione che può avvenire sia a tempo indeterminato che determinato. Non spetta per assunzioni con contratto di lavoro domestico, con contratto di lavoro accessorio e con contratto intermittente. Importo del beneficio L’incentivo è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto. L’importo è fruibile entro un tetto mensile pari a € 671,66 (€ 8.060 / 12); qualora sia necessario rapportarlo a giornate, l’importo giornaliero è pari a € 21,66 (€ 671,66 / 31). In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili dalla data di assunzione del lavoratore non oltre il termine del 28.2.2021, a pena di decadenza. In caso di assunzione a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 12 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. Cumulo con altri incentivi L’incentivo è cumulabile con l’esonero triennale per l’occupazione stabile di giovani della legge di Bilancio del 2018 (previsto dall’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della L. 27.12.2017 n. 205) che è pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per una durata di 36 mesi. Il beneficio, inoltre, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. Condizioni di accesso al beneficio Innanzitutto la condizione primaria da rispettare è quella della compatibilità con le regole del mercato interno le quali stabiliscono che la concessione dell’incentivo è subordinata al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate e cioè al rispetto del diritto di precedenza, all’assenza di sospensioni dal lavoro in atto, all’assenza di rapporti di collegamento o controllo tra azienda di provenienza e datore di lavoro che assume, ecc. e alla regolarità contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 (DURC per agevolazioni). Non basta. Bisogna infatti tenere conto anche delle regole U.E. sugli aiuti di Stato per cui, trattandosi di una agevolazione selettiva che concede un vantaggio ad alcune imprese (quelle che assumono particolari tipologie di lavoratori), la concessione del beneficio è subordinata o al rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1407/2013, oppure alla realizzazione di un incremento occupazionale con il lavoratore che si assume. Quindi il datore di lavoro può fruire dell’agevolazione entro il limite “de minimis” che rappresenta un tetto complessivo ai benefici che la U.E. ritiene che anche se erogati non hanno il potere di falsare la concorrenza. Per la generalità delle imprese, il limite del “de minimis”, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2020, è fissato in 200.000 euro nel triennio, mentre nel settore del trasporto su strada è fissato in € 100.000 e in quello agricolo in € 15.000. Il massimale de minimis, si riferisce al totale delle agevolazioni, in qualsiasi forma, ottenute dall’impresa in un periodo di tre esercizi finanziari. Oppure, in alternativa all’utilizzo nei limiti “de minimis”, l’incentivo è ammesso qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti nei 12 mesi precedenti. La base di computo della forza aziendale deve essere determinata utilizzando il criterio delle U.L.A. (Unità di Lavoro Annue) in base al quale, ad esempio, il lavoratore a tempo pieno per 12 mesi corrisponde a una U.L.A. mentre il lavoratore a termine con rapporto inferiore all’anno o a tempo parziale, corrisponde ad una frazione di U.L.A. Questa seconda possibilità ha però un costo gestionale per la misurazione della forza aziendale mese per mese, per i 12 mesi di durata del beneficio, che fa propendere per la scelta della fruizione nel limite “de minimis”. Inoltre, anche l’aver realizzato l’incremento occupazionale potrebbe non essere ancora sufficiente per avere diritto ai benefici. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, la concessione dell’incentivo infatti richiede una condizione aggiuntiva rispetto all’incremento occupazionale. Per loro l’incentivo può essere fruito solo qualora ricorrano congiuntamente sia l’incremento occupazionale netto che una delle seguenti condizioni: a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il requisito dell’assenza di impiego regolarmente retribuito è riconosciuto ai lavoratori che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che è pari a € 4.800 per i lavoratori autonomi e € 8.000 per i dipendenti e collaboratori (si veda il D.M. del 17.10.2017). Non è richiesta l’iscrizione al Centro per l’impiego; b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.