Con la circolare n. 4 del 28 maggio 2019, l’INPGI disciplina l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tutele crescenti a partire dal 2018, introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Il documento di prassi, in particolare illustra alcuni aspetti sostanziali della normativa in questione, le modalità ed i termini per la richiesta del beneficio contributivo. Caratteri generali dell’esonero L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati e riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista. L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2018 è pari alla metà dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione INPGI: - premi per l’assicurazione contro gli infortuni; - contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/91; - contributo al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro; - contributo al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale. La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve essere intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2018 e può essere sospeso solo ed esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità. L’esonero è pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. Condizioni di spettanza Il beneficio è riconosciuto, a domanda, da presentarsi all’INPGI da parte del datore di lavoro, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a termine. Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 ad oggi le richieste di esonero devono essere presentate all’INPGI entro il 27 giugno 2019, utilizzando il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto. La fruizione dell’esonero contributivo di cui si tratta è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti: - regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative; - il giornalista, nel corso della sua intera vita lavorativa, non risulti essere stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; - il giornalista, all’atto dell’assunzione abbia un età anagrafica non superiore a 30 anni, limite elevato a 35 anni per il solo anno 2018. I medesimi limiti anagrafici valgono anche nelle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato; - il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva; - il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all’assunzione, non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del giornalista assunto o di un altro giornalista impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del giornalista assunto con l'esonero. Tale licenziamento comporterebbe la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumano nuovamente il giornalista. Prima assunzione a tempo indeterminato Il requisito della mancanza di precedenti assunzioni con contratto a tempo indeterminato va valutato a prescindere dalla circostanza che il giornalista fosse assicurato presso una gestione pensionistica italiana diversa dall’INPGI o presso una gestione estera. Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il giornalista sia assunto da due diversi datori di lavoro, purché i due rapporti di lavoro abbiano la medesima decorrenza. In caso di assunzioni con date diverse, per il datore di lavoro che assume successivamente non sussisterebbero infatti i requisiti per l’ammissione all’agevolazione in parola. In caso di cessione del contratto a tempo indeterminato e nei casi di trasferimento di azienda, con passaggio del giornalista dal cedente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.